Nelle procedure di liquidazione ex art, 14 ter ss L. 3/2012, il pignoramento di 1/5 dello stipendio non è opponibile alla procedura essendo la stessa assimilabile ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori. Pertanto, per l’ipotesi di liquidazione del patrimonio del debitore vale la regola dell’inopponibilità della cessione del credito futura alla procedura.
Le spese necessarie per il sostentamento del ricorrente, da escludere dall’attivo disponibile, sono da determinarsi secondo un vaglio di congruità, sulla scorta della documentazione prodotta e movendo solo parzialmente dal conteggio operato dalla parte.
Al liquidatore spetta un compenso che, ove non previsto nel piano, va autonomamente liquidato come da tariffe vigenti e di cui se ne dovrà tenere conto in sede predisposizione del piano di riparto.
Questi i principi espressi nel provvedimento di omologa della domanda di liquidazione ex art. 14 ter e ss., L. 3/2012 emesso dal Tribunale di Milano, dott. Luca Giani il 19.02.2019.
Aspetto di particolare rilievo è l’inopponibilità alla procedura di liquidazione del pignoramento di 1/5 dello stipendio.
Il Giudicante precisa, infatti, uniformandosi a quanto già statuito dallo stesso Tribunale (Cfr. Plenum del 08.05.2018) che il procedimento di liquidazione ex art.14 ter e ss L. 3/2012 è assimilabile ad una procedura fallimentare alla quale, come noto, vengono ad applicarsi le limitazioni ivi vigenti.
Si rammenta, brevemente, che in caso di fallimento le somme dovute dal fallito non possono essere pignorate che per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Per cui, solo la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’art.545 cpc nonché dalle speciali disposizioni di legge (ovvero nel limite di 1/5).
Altro aspetto di rilievo affrontato dal Giudice meneghino, è relativo alle somme necessarie per il sostentamento della parte proponente il piano (da escludere dall’attivo disponibile), le quali, specifica il magistrato, vanno conteggiate sulla base di un vaglio di congruità sulla scorta della documentazione prodotta e solo in parte basandosi si quanto indicato dalla parte stessa.
Interessante è infine la precisazione fornita dal Giudice sulle somme spettanti al liquidatore che, ove non inserite nel programma, dovranno essere liquidate autonomamente secondo le vigenti tariffe.
Invero, precisa il Tribunale, sebbene la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, risulta evidente che il liquidatore nominato dovrà distribuire le somme che mese per mese verranno accantonate per soddisfare i creditori in base alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo e dovendosi altresì tenere conto degli ulteriori esborsi maturandi per l’attività del liquidatore.
Alla luce di quanto sopraesposto, il Giudice, evidenziati tali importanti aspetti, ha disposto l’omologa del programma di liquidazione.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno