Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell’unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico. Quando ciò non viene provato, non si può fare riferimento alla ludopatia quale elemento di valutazione idonei ad escludere (con un adeguato grado di verosimiglianza) la colpevolezza del ricorrente nel determinare siffatto stato.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Catania, Giudice Roberto Cordio, con il decreto n. 1213 dell’11 agosto 2020.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prospettato, quale concausa della condizione di sovraindebitamento, una condizione di “disturbo da gioco d’azzardo” per il quale il ricorrente avrebbe avviato un apposito trattamento psicoterapeutico. In effetti, da giurisprudenza consolidata, la ludopatia può essere considerata una condizione per accedere alla procedura di sovraindebitamento, ma tale patologia va documentata in atti.
In questo caso, non è possibile inferire l’epoca di insorgenza di detta patologia sicchè non appare idonea a dimostrare quanto prospettato né vengono offerti elementi di valutazione atti a dimostrare, con un adeguato grado di verosimiglianza, che il ricorrente sia stato affetto da una vera e propria patologia identificata come ludopatia in un periodo coevo all’insorgenza dello stato di sovraindebitamento, collocabile tra il 2010 ed il 2011 e che quindi lo stesso non fosse, circostanza avvenuta solo nel 2019. Altresì, tenuto conto che le spese del normale sostentamento del nucleo familiare non sono riconducibili al novero delle circostanze imprevedibili mentre l’assunzione di vari impegni finanziari appare riconducibile a scelte elettive del ricorrente, non ricorrono le condizioni di legge per omologare il piano del consumatore.
Il Giudice ha chiarito che, alla luce della relazione nonché della documentazione versata agli atti, non appare ricorrere il requisito della cd. “meritevolezza” richiesto dalla L. 3/2012 con riferimento al piano del consumatore, laddove (art 12 bis) prevede che “il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: i numeri del debitore ai fini della meritevolezza nella fase genetica
Occorre che la rata di mutuo sia inferiore ad un terzo della retribuzione mensile
Ordinanza | Tribunale di Cassino, Pres. Pignata – Rel. Grillo | 01.07.2020 | n.14868
SOVRAINDEBITAMENTO: la meritevolezza come ragionevole possibilità dell’adempimento
I nuovi finanziamenti con debiti pregressi
Decreto | Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili | 17.06.2020
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