La legge 3/2012 non tutela il debitore che ha assunto obbligazioni per motivi meritori (quali possono essere quelli legati a motivi di salute, di studio, di mantenimento di uno standard dignitoso per sé ed i propri congiunti etc.) in quanto non ha alcuna finalità assistenziale. Il sovraindebitato tutelato, infatti, è solo quello che ha assunto l’obbligazione ritenendo, ragionevolmente, di poterla adempiere, in tal modo tenendo un comportamento non soltanto prudente, ma anche corretto e in buona fede nei confronti del creditore.
Costituisce sovraindebitamento sia l’assunzione di un debito che determina lo squilibrio finanziario, sia l’assunzione di un debito che, pur in presenza di maggiori entrate, mantiene il medesimo squilibrio finanziario.
Dal tenore dell’art. 6 c. 2 lett. a) l. 3/2012, infatti, il sovraindebitamento ricorre quando lo squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte diventa tale da determinare una rilevante difficoltà di adempiere. Se ne desume, pertanto, che il debitore già sovraindebitato che, a fronte di una maggiore disponibilità finanziaria, ricorre nuovamente al credito, piuttosto che utilizzare le maggiori risorse per tamponare i debiti pregressi, realizza una condotta rientrante sotto il profilo oggettivo nel concetto di sovraindebitmento e, sotto il profilo soggettivo, nella colpa.
L’assunzione di nuovi impegni finanziari, quando la capacità patrimoniale è compromessa, è indice di colpa da parte del debitore, il quale, secondo un principio di prudenza, dovrebbe astenersi da qualsiasi nuovo finanziamento che non fosse finalizzato a estinguere o dilazionare i debiti preesistenti.
La previsione del codice della crisi, che concede al sovraindebitato con colpa lieve il diritto di regolare la crisi con la ristrutturazione dei debiti, non può essere applicata nell’attuale contesto normativo, trovando essa ragione in un differente equilibrio tra debitore e creditore di cui è andato alla ricerca il legislatore del codice. Sarebbe irragionevole, in assenza di un referente normativo, applicare una regola introdotta per il futuro dal legislatore nell’ambito di una riformata disciplina, senza poter applicare le restanti regole poste a completamento del nuovo assetto nella tutela del debitore e del credito.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili, con il decreto del 17 giugno 2020.
Una coppia ha reclamato il provvedimento con cui il giudice ha rigettato la domanda di regolamentazione della crisi mediante il piano del consumatore per assenza del requisito della c.d. meritevolezza. Il Giudicante, nell’analizzare le doglianze di reclamanti, ha evidenziato che il concetto di sovraindebitamento, sotto il profilo soggettivo, rileva quando lo stesso può essere rimproverato al debitore per avervi dato causa, sia perché ha assunto l’obbligazione senza poterla ragionevolmente sostenere, sia per avere comunque colposamente provocato il sovraindebitamento anche mediante comportamenti successivi.
Si tratta di quelle ipotesi in cui il debitore, nell’assumere l’obbligazione o nel curare il successivo adempimento, ha violato una regola di prudenza. Ciò accade, generalmente, tutte le volte in cui il debitore assume l’obbligazione senza valutare correttamente la propria capacità di restituzione nel presente e nel futuro.
Il Tribunale ha evidenziato che, sebbene sia ricorrente l’utilizzo della espressione “meritevolezza” per individuare la condizione del sovraindebitato incolpevole, in realtà si tratta di una espressione fuorviante, poiché richiama impropriamente un concetto valoriale che è del tutto estraneo alla disciplina del sovraindebitamento.
La legge 3/2012, infatti, non tende a tutelare il debitore che ha assunto obbligazioni per motivi meritori (quali possono essere quelli legati a salute, studio, mantenimento di uno standard dignitoso per sé ed i propri congiunti etc.) non avendo essa alcuna finalità assistenziale. Il sovraindebitato tutelato, infatti, è solo quello che ha assunto l’obbligazione ritenendo, ragionevolmente, di poterla adempiere, in tal modo tenendo un comportamento non soltanto prudente, ma anche corretto e in buona fede nei confronti del creditore.
Se si ammettesse, al contrario, che può accedere al piano del consumatore il sovraindebitato che ha assunto una obbligazione per la tutela di interessi meritevoli, si addosserebbe sui creditori il costo sociale del soddisfacimento di tali interessi, in assenza, peraltro, di un sistema di responsabilizzazione del sistema creditizio.
Per questo motivo, il Tribunale ha condiviso, anche in adesione al dettato letterale della disposizione di cui all’art. 12 bis c. 3 l. 3/2012, la tesi che esclude dalla valutazione della colpa ogni profilo di natura valoriale nell’assunzione della obbligazione.
L’Organo giudicante ha, altresì, evidenziato che il quadro sopra delineato è destinato invece a mutare con l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il quale ha diversamente bilanciato i contrapposti interessi del debitore e del creditore. Per un verso, infatti, l’art. 69 c. 1 condiziona l’ammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore (attuale piano del consumatore) alla assenza di colpa grave nel sovraindebitamento, per altro verso, l’art. 69 c. 2 introduce una forma di responsible lending, limitando i poteri processuali di interdizione dei creditori che abbiano violato l’art. 124 bis TUB o che abbiano comunque “colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento”, condizioni su cui l’art. 68 c. 3 chiama l’OCC a prendere espressamente posizione.
Tuttavia, per il Giudice, la previsione del codice della crisi che concede al sovraindebitato con colpa lieve il diritto di regolare la crisi con la ristrutturazione dei debiti, non può essere applicata nell’attuale contesto normativo, trovando essa ragione in un differente equilibrio tra debitore e creditore di cui è andato alla ricerca il legislatore del codice.
Sarebbe irragionevole, in assenza di un referente normativo, applicare una regola introdotta per il futuro dal legislatore nell’ambito di una riformata disciplina, senza poter applicare le restanti regole poste a completamento del nuovo assetto nella tutela del debitore e del credito.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, il Tribunale ha escluso che il sovraindebitamento dei reclamanti sia incolpevole, ha rigettato il reclamo e nulla ha disposto in ordine alle spese di lite, stante la contumacia avversaria.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: NON SI PUÒ IMPORRE IL VERSAMENTO DI UN FONDO SPESE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ
IL GIUDICE PUÒ SOLO DISPORRE ACCONTI SUL COMPENSO FINALE SPETTANTE ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I civ., Pres. Didone – Rel.Vella | 19.12.2019 | n.34105
SOVRAINDEBITAMENTO: NON CENSURABILE IN CASSAZIONE IL DECRETO DI RIGETTO DEL RECLAMO PER INAMMISSIBILITÀ DEL PIANO
IL RIGETTO NON PRECLUDE AL DEBITORE DI RIPRESENTARE UNA DIVERSA ISTANZA DI “RISTRUTTURAZIONE”
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Vella | 19.12.2019 | n.34104
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: INCOSTITUZIONALE LA NORMA CHE LIMITA LA FALCIDIABILITÀ DELL’IVA
ILLEGITTIMA LA DISCRASIA CON LA DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO
Sentenza | Corte costituzionale, Pres. dott. Giorgio Lattanzi | 29.11.2019 | n.245
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