Verificata la fattibilità del piano di sovraindebitamento e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”.
La proposta di piano del consumatore, a differenza dell’accordo, non è subordinata all’approvazione del ceto creditorio. Spetta pertanto al Giudice, sia in sede di ammissione del consumatore alla procedura, che in sede di giudizio di omologazione del piano, valutare la sussistenza del requisito della “meritevolezza” del consumatore, come espressamente sancito dall’art. 12 bis, comma terzo, della legge n. 3/2012. In particolare, dal tenore di tale norma si evince che per poter omologare il piano il giudice deve poter escludere: 1. che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2. che il debitore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle propri capacità patrimoniali. L’accertamento della presenza di uno di tali “eventi”, impone al giudice di non omologare il piano”; ed ancora: “il requisito della meritevolezza del piano del consumatore difetta qualora il debitore, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, aveva la possibilità di valutare ragionevolmente la incapacità oggettiva di poterle adempiere. Il requisito della convenienza difetta invece qualora esista un’attuale e concreta alternativa per il ceto creditorio, palesemente più conveniente della proposta del consumatore.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Caltagirone, Giudice Cristina Giovanna Cilla, con il decreto n. 4786 dell’11 giugno 2020.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: NON SI PUÒ IMPORRE IL VERSAMENTO DI UN FONDO SPESE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ
IL GIUDICE PUÒ SOLO DISPORRE ACCONTI SUL COMPENSO FINALE SPETTANTE ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I civ., Pres. Didone – Rel.Vella | 19.12.2019 | n.34105
SOVRAINDEBITAMENTO: NON CENSURABILE IN CASSAZIONE IL DECRETO DI RIGETTO DEL RECLAMO PER INAMMISSIBILITÀ DEL PIANO
IL RIGETTO NON PRECLUDE AL DEBITORE DI RIPRESENTARE UNA DIVERSA ISTANZA DI “RISTRUTTURAZIONE”
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Vella | 19.12.2019 | n.34104
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: INCOSTITUZIONALE LA NORMA CHE LIMITA LA FALCIDIABILITÀ DELL’IVA
ILLEGITTIMA LA DISCRASIA CON LA DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO
Sentenza | Corte costituzionale, Pres. dott. Giorgio Lattanzi | 29.11.2019 | n.245
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