Provvedimento segnalato dall’Avv. Giovanna Maschio del foro di Treviso
Secondo quanto previsto dall’art. 14-ter L. n. 3 2010 il debitore in stato di sovraindebitamento, e per il quale ricorrono i presupposti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. L’art. 14-quinquies della suddetta legge prevede altresì che il Giudice – se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter – dichiara aperta la procedura di liquidazione e dispone che, sino a che il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
L’apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter non comporta però l’interruzione dei giudizi in corso che vedono come convenuto o attore il sovraindebitato ammesso alla procedura. L’accesso alla liquidazione determina quindi la prosecuzione del giudizio promosso dal terzo nei confronti del sovraindebitato prima della procedura; il divieto di cui all’art. 14-quinquies, c. 2, lett.b), deve difatti ritenersi esteso esclusivamente alle azioni esecutive e a quelle cautelari e alle domande introduttive di giudizi di cognizione.
A sostegno di quanto detto occorre precisare ulteriormente come la L. n. 3/2010 non contempli disposizioni analoghe a quelle previste dalla Legge Fallimentare, si pensi dall’art. 43 che impone il subentro del curatore nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori, con sentenza n. 503 del 15 aprile 2022, che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando l’eccezione di parte attrice che chiedeva dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il credito oggetto del giudizio era stato ricompreso nell’apertura della liquidazione ex art. 14-ter L. n. 3/2010, venendo dunque soddisfatto dalla liquidazione del passivo.
Il Tribunale ha circoscritto l’ambito di operatività dell’art. 14 quinquies L. n. 3/2010 – una volta dichiarata aperta la liquidazione da parte del giudice ex art. 14-ter della medesima legge – affermando che il divieto ivi enunciato fosse riferibile soltanto alle azioni esecutive e a quelle cautelari e alle domande introduttive di giudizi di cognizione, non anche ai giudizi in corso, come quello di specie (opposizione a decreto ingiuntivo), aventi come convenuto o attore il sovraindebitato ammesso alla procedura.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: LA PENDENZA DELLA PROCEDURA NON PRECLUDE DI AGIRE IN VIA MONITORIA
INFLUISCE SOLTANTO SULLA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE AZIONI ESECUTIVE E SUI GIUDIZI DI COGNIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, Pres. Delle Vergini – Rel. Gerace | 09.09.2022 | n.1950
SOVRAINDEBITAMENTO: IL CREDITORE FONDIARIO NON PUÒ PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA
LO SPECIALE PRIVILEGIO NON OPERA NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012
Decreto | Tribunale Udine, Giudice Gianmarco Calienno | 26.02.2021 |
VIENE MENO L’INTERESSE AD AGIRE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Onorario, dott.ssa Rossana Ciccone | 11.01.2021 | n.1
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