L’unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore è quella del soggetto che abbia assunto obbligazioni e regoli, con il piano, debiti inerenti la propria attività di impresa e i proprio bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale-economico sia derivato, esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo un’insolvenza qualificata
Relativamente al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio l’art. 12 bis comma 3 va letto in modo coordinato con l’art.124 Bis TUB tale per cui nel caso in cui sia violato l’art. 124 bis TUB il sovraindebitamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all’intermediario finanziario.
Con riferimento al giudizio di meritevolezza di cui all’art.12 Legge 3/2012 lo stesso è da escludersi solo nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato ed abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva all’accesso al mercato creditizio che si riscontrerà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all’intermediario nella fase di stipula del contratto.
Il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto – l’intermediario – titolare di un ufficio di diritto privato e di aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio
Il legislatore nel prevedere la moratoria fino ad un anno del pagamento del pagamento del credito privilegiato fa riferimento all’inizio dell’esecuzione del piano di pagamento. Una diversa soluzione presupporrebbe quale requisito per l’accesso alla procedura non una situazione di sovra indebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire n tempi brevi le somme necessarie per l’integrale soddisfazione del credito privilegiato
Questi, alcuni dei principi espressi nel provvedimento di omologa del piano del consumatore emesso dal Tribunale di Napoli Nord, dott. A. S. Rabuano, con provvedimento del 21.09.2018
Nel caso di specie la domanda di sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, veniva presentata da un soggetto nella qualità di consumatore.
Proprio sul concetto di consumatore il Giudicante svolge le prime considerazioni evidenziando di ancorare la qualità, appunto, di consumatore non già in relazione all’attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.
Altri due sono poi gli aspetti di particolare rilievo trattati nel provvedimento di omologa del piano e precisamente: il “criterio di meritevolezza del consumatore” e la “fattibilità giuridica del piano”.
Quanto al primo aspetto “il criterio di meritevolezza del consumatore” il Giudice del circondario aversano rammenta dapprima che la condizione ostativa all’omologa di cui all’art. 12 bis co. 3 è che il consumatore abbia colposamente determinato il sovra indebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Orbene la disposizione in questione, spiega il magistrato, deve essere letta in combinato disposto con l’art. 124 bis comma 1 TUB che impone al finanziatore di “valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
In altri termini il finanziatore deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione con altre banche dati informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo.
La ratio della norma è proprio quella di tutela sia del mercato creditizio che del richiedente il finanziamento, tale per cui laddove venga evidenziata una necessaria tutela degli interessi “finanziario-bancari” vada escluso il finanziamento.
Corollario di tale assunto è che nel caso di violazione dell’art.124 bis comma 1TUB il sovra indebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile, in relaziona causale, esclusivamente all’intermediario finanziario.
Invero, precisa il Tribunale, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è prevista ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisione, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.
Quanto poi al concetto di “colposamente” di cui all’art.12 bis comma 3 L. 3/2012, precisa il Giudice, che lo stesso si verifica solo nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato ed abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva all’accesso al mercato creditizio. Tale atteggiamento si riscontrerà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all’intermediario nella fase di stipula del contratto.
Diversamente, il consumatore non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto – l’intermediario – titolare di un ufficio di diritto privato e di aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio
Infine l’ultimo aspetto esaminato è quello della “fattibilità giuridica del piano” nell’ambito del quale il Giudice si sofferma su due aspetti e precisamente:
– La legittimità del piano sotto il profilo della durata e della percentuale di soddisfazione del ceto creditorio;
– La previsione di un pagamento rateizzato del credito privilegiato della banca (cd. moratoria annuale).
La prima questione relativa dunque al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori viene risolta dal Giudice applicando l’art. 2740 cc a mente del quale “1. il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (…)” tale per cui è sempre necessario verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.
Il Giudice esclude che il giudizio di comparazione possa essere rappresentato dalla percentuale di soddisfazione nell’alternativa procedura di liquidazione di cui all’art.14 ter e undecies L. 3/2012 ma dovrà essere basato su un giudizio di tipo comparativa che abbia come elemento di riferimento esclusivamente la procedura di esecuzione individuale.
L’ultimo e pregnante aspetto esaminato è quello relativo all’art. 8 comma 4 L. 3/2012 il quale dispone che: “ La proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
La problematica trattata non è di poco conto ed è diretta ad accertare se il legislatore nel prevedere la moratoria fino ad un anno abbia prescrittola scadenza di un anno quale:
– Termine perentorio per l’esecuzione dell’intero pagamento;
– Termine iniziale del piano del pagamento.
Conclude il Giudice nel ritenere che il termine di un anno si ancori all’inizio del pagamento (e non già all’esecuzione dell’intero pagamento) evidenziando come tale conclusione sia coerente alla finalità della norma che è appunto quella di eliminare la situazione di sovraindebitamento.
Una diversa soluzione presupporrebbe quale requisito per l’accesso alla procedura non una situazione di sovra indebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire n tempi brevi le somme necessarie per l’integrale soddisfazione del credito privilegiato.
Sulla scorta delle plurime argomentazioni esposte il Tribunale ha concluso ritenendo sussistenti i presupporti, nel caso di specie, per l’omologa del piano del consumatore.
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