Non è omologabile il piano del consumatore che preveda il pagamento rateizzato del credito ipotecario nell’arco di 14 anni dalla omologa senza che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, per contrasto con la statuizione di cui all’art. 8 co. 4 della legge n. 3/2012.
Non può essere omologato un piano del consumatore che preveda il pagamento dei creditori in un tempo non ragionevole (ciò che attiene alla valutazione in ordine alla fattibilità del piano: v. art. 8 co. 2 l. cit.) e che, in mancanza di una espressa previsione di legge, deve ritenersi che non possa, almeno di regola, superare il quinquennio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Mantova, Pres. est. Mauro Bernardi, con il decreto del 02.05.2019.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha proposto tempestivamente reclamo, ai sensi degli artt. 10 della legge 3/2012 e 737 c.p.c., avverso il provvedimento emesso nell’ambito del procedimento di proposizione del piano del consumatore con il quale il Giudice Delegato aveva, in limine, dichiarato inammissibile il ricorso presentato, ai sensi dell’art. 7 co. 1 bis della legge n. 3/2012, senza quindi fissare l’udienza prevista dall’art. 10 co. 1 e dare ingresso al contraddittorio con i creditori.
In particolare, la reclamante ha censurato la suddetta decisione sul presupposto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, presentato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 3/2012, non precluderebbe la riproposizione di ulteriore domanda; la stessa ha, pertanto, chiesto che gli atti venissero rimessi al Giudice Delegato affinché provvedesse a fissare l’udienza di cui all’art. 10 co. 1 della legge 3/2012 e venisse ordinata la sospensione della esecuzione mobiliare e immobiliare in corso.
Il Tribunale ha ritenuto la censura fondata, essendosi la giurisprudenza di legittimità orientata nel senso di ritenere che la pronuncia di inammissibilità del ricorso presentato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 3/2012, non decidendo nel contraddittorio fra le parti su diritti soggettivi, non esclude la reiterabilità della proposta, dovendosi intendere l’inciso di cui all’art. 7 co. 2 lett. b) l. cit. come riferentesi all’avvenuta effettiva fruizione dell’istituto nei suoi effetti esdebitatori, fattispecie non verificatasi nel caso in esame.
Tuttavia, il giudicante ha, altresì, rappresentato che, alla stregua del principio sopra richiamato, nessuna rilevanza possa attribuirsi al fatto che la reclamante, nell’ambito della prima procedura, abbia temporaneamente usufruito della sospensione della procedura esecutiva immobiliare instaurata da un creditore e a suo tempo disposta dal giudice delegato con decreto emesso ex art. 10 co. 2 lett. c) della legge n. 3/2012.
Ciò in quanto, ai fini della preclusione stabilita dall’art. 7 co. 2 lett. b) l. cit., si deve avere riguardo unicamente all’effetto (esdebitatorio) finale conseguente alla omologazione del piano e non al risultato delle singole misure, limitate e parziali, adottate in corso di procedura e meramente preordinate a non pregiudicarne l’attuazione.
Pertanto, pur essendo fondato il motivo di ricorso, il Giudice non ha ritenuto possibile la rimessione degli atti al Giudice Delegato, dovendo il Collegio provvedere nel merito della domanda, tanto desumendosi dai principi generali in materia di impugnazione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato il reclamo e ritenuto il ricorso non omologabile.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ART.14 TER E SS È ASSIMILABILE ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE
IL PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO NON È OPPONIBILE ALLA PROCEDURA
Decreto | Tribunale di Milano, Giudice Luca Giani | 18.02.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-la-domanda-di-liquidazione-ex-art-14-ter-e-ss-e-assimilabile-alla-procedura-fallimentare
SOVRAINDEBITAMENTO: LA MORATORIA ANNUALE DEI PRIVILEGIATI SI RIFERISCE ALL’INIZIO DEL PAGAMENTO
LA VIOLAZIONE DELL’ART.124 BIS TUB È CAUSA DI SOVRAINDEBITAMENTO
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, dott. A. S. Rabuano | 21.09.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-moratoria-annuale-privilegiati-inizio-pagamento
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