ISSN 2385-1376
Testo massima
Il piano di ristrutturazione del consumatore non può essere omologato se il consumatore è ricorso al credito senza la necessaria prudenza mediante una semplice accumulazione ingiustificata di prestiti.
Il Giudice dovrà effettuare una attenta e scrupolosa valutazione sul grado di accortezza con cui il consumatore è ricorso al credito pur in assenza di qualsiasi intento fraudolento abusivo o di una deliberata volontà di non rispettare i propri impegni contrattuali.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, Pres. S. De Matteis, con decisione dell’08.03.2016.
Nel caso di specie un consumatore aveva depositato, innanzi al Tribunale di Napoli, il piano di ristrutturazione, ai sensi della legge n. 3/2012, sul presupposto che, nella richiamata qualità, aveva assunto molteplici obbligazioni di pagamento per scopi personali, estranei ad un’attività professionale e che, per tale ragione, si trovava in uno stato di sovraindebitamento.
Il Giudice adito, dopo un attenta verifica, pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, non ha omologato il piano di ristrutturazione ritenendo la carenza del requisito della meritevolezza del debitore.
In particolare, il consumatore, nel corso del tempo, aveva contratto molteplici prestiti sia mediante la cessione del quinto della sua retribuzione sia mediante la sottoscrizione di diversi prestiti personali che avevano determinato un prelievo mensile pari a circa i tre quarti della propria retribuzione senza dedurre alcuna specifica motivazione.
Aveva, quindi, fatto un ingiustificato ricorso al credito ed aveva cumulato un debito complessivo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Tale circostanza fa presumere che il debitore, al momento in cui aveva assunto le obbligazioni, non poteva avere la “ragionevole prospettiva” di poter adempiere, e tanto a prescindere dall’affidabilità economico-finanziaria del soggetto che era riuscito più volte ad ottenere l’erogazione del credito da diversi istituti.
Il medesimo aveva, pertanto, assunto più obbligazioni di pagamento che avevano determinato un esborso economico mensile di poco inferiore alla propria retribuzione, il tutto senza una ragionevole prospettiva di poter far fronte all’ingente esposizione debitoria assunta.
In altre parole il consumatore si era notevolmente indebitato assumendo, nel corso del tempo, una obbligazione di pagamento superiore alla proprie capacità patrimoniali.
In conclusione il Tribunale di Napoli, ha rigettato l’istanza di omologazione del piano del consumatore ritenendo che lo stato d’indebitamento era stato colposamente determinato dallo stesso debitore e, tale circostanza, ha determinato la insussistenza dei presupposti per ottenere la chiesta esdebitazione.
Per altri precedenti si veda:
SOVRAINDEBITAMENTO: DECRETO DI OMOLOGA ANNULLABILE SE IL DEBITORE ERA IMPOSSIBILITATO AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI
LA CRISI ECONOMICA PRIMA DELL’ASSUNZIONE DEL DEBITO COMPORTA L’ANNULLAMENTO DEL DECRETO
Sentenza Tribunale di Napoli, Pres. Stanislao de Matteis 18-02-2016
SOVRAINDEBITAMENTO: IL RICORSO NON È OMOLOGABILE SE EMERGE UN ATTO IN FRODE AI CREDITORI
È ATTO IN FRODE IL TRUST DIRETTO A SOTTRARRE I BENI OGGETTO DEL CONFERIMENTO
Sentenza Tribunale di Reggio Emilia, dott. Luciano Varotti 11-03-2015
SOVRAINDEBITAMENTO: ECCO LA NOZIONE DI CONSUMATORE ABILITATO AL PIANO
LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL’ESERCIZIO D’IMPRESA E/O ATTIVITÀ PROFESSIONALE RESIDUALI ED ATTUALI SONO ESCLUSE
Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Ceccherini Rel. Ferro 01-02-2016 n.1869
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 205/2016