Con decreto del 13 settembre 2023, il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona della dott.ssa Francesca Sirianni, nel rigettare la richiesta di omologa di un Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, ex artt. 67 e ss. del Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), con un netto percorso argomentativo, ha gettato luce su alcuni aspetti di una disciplina che – complice anche la recente revisione normativa e la “giovane” elaborazione giurisprudenziale – appaiono spesso “oscuri” per gli operatori del settore.
Il provvedimento affronta una pluralità di profili, processuali e “di merito”, riassunti nelle seguenti “massime”.
- Sulla natura ordinatoria del termine per le osservazioni del creditore ex art. 70. co. 3 CCI
Nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il termine di 20 giorni, previsto dall’art. 70 co. 3 CCI per la presentazione delle osservazioni e dell’opposizione al Piano da parte dei creditori, è meramente ordinatorio e non già perentorio. Nel caso in cui il creditore opponente non ne abbia richiesto la proroga prima della scadenza, le osservazioni possono essere prese in considerazione nella parte in cui riguardino aspetti rilevabili anche d’ufficio dal giudice, ossia rientranti ex lege nel vaglio (di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano) che quest’ultimo è chiamato a compiere e non, invece, laddove riguardino elementi rilevabili solo dalla parte interessata (quale la convenienza della proposta).
*
- Sulle ragioni ostative all’omologazione – Distinzione tra i “piani” di valutazione della “meritevolezza” e del merito creditizio
L’art. 69, c. 1, CCII pone un veto all’omologazione del piano se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode.
La valutazione dell’assenza di colpa grave in capo al debitore prescinde dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell’erogazione degli importi finanziati, atteso che […] i requisiti della meritevolezza e del merito creditizio operano su piani distinti e separati. In particolare, mentre la meritevolezza (“ridimensionata” a seguito della novella alle sole ipotesi di colpa grave, malafede o frode) attiene alla condotta del debitore ed è un presupposto di ammissibilità della procedura, al contrario il merito creditizio attiene al comportamento del creditore ed incide sulla possibilità per quest’ultimo di sollevare eventuali contestazioni e/o dei reclami avverso l’omologa. In altre parole, dalla violazione delle regole del merito creditizio non discende alcuna ricaduta in punto di meritevolezza del debitore ma solo delle preclusioni per il creditore che intenda opporsi all’omologa. Dunque, il comportamento del finanziatore che in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito abbia concesso prestiti senza compiere le indagini di cui all’art. 124 bis TUB non costituisce un’esimente per il debitore, la cui condotta deve pur sempre essere delibata dal giudice sotto il profilo della meritevolezza (Trib. Catania, 5 marzo 2021, Trib. Reggio Calabria, IV Sez. Civ., 11 giugno 2021, decr. in proc. di reclamo ex art. 10, ult. co., L. 3/2012; nello stesso senso, cfr. Trib. Bari, I Sez. Civ., 11 giugno 2021; v. anche Trib. Ferrara, 7 aprile 2021, est. Ghedini, secondo cui la violazione del merito creditizio da parte di chi ha erogato il credito, pure verificata dal gestore, non ha incidenza sulla valutazione della meritevolezza del debitore, né costituisce una presunzione relativa di meritevolezza). La sanzione prevista per il creditore che non abbia valutato il merito creditizio è una sanzione meramente processuale, consistente nell’impossibilità di presentare opposizione per contestare la convenienza della proposta (art. 69, c. 2, CCII).
*
- Sulla valutazione della “colpa grave” del debitore: «non può essere tutelato […]chi ha assunto l’obbligazione essendo pienamente consapevole di non poterla restituire»
Affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e cioè in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso al momento dell’assunzione delle proprie obbligazioni, e, più a monte, che il consumatore, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, avrebbe potuto ragionevolmente sostenerle.
La valutazione sul grado della colpa consiste in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere l’obbligazione; fra questi criteri rientrano senz’altro la proporzionalità fra la percentuale d’indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare in relazione alle entrate ordinarie mensili, dall’altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l’ampiezza dell’arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l’indebitamento.
Si ritiene, in particolare, che non sussistano ragioni per scostarsi dal più rigoroso orientamento presente nella giurisprudenza di merito, secondo cui non incidono nella valutazione della gravità della colpa i motivi e le ragioni che hanno determinato il debitore ad assumere le obbligazioni. Sebbene sia ricorrente l’utilizzo della espressione “meritevolezza” per individuare la condizione del sovraindebitato incolpevole, in realtà si tratta di una espressione fuorviante, poiché richiama impropriamente un concetto valoriale, estraneo alla disciplina del sovraindebitamento. La legge 3/2012 (come pure, ora, il Codice della Crisi), infatti, non tende a tutelare il debitore che ha assunto obbligazioni per motivi meritori (quali possono essere quelli legati a motivi di salute, di studio, di mantenimento di uno standard dignitoso per sé ed i propri congiunti etc.) non avendo essa alcuna finalità assistenziale. Il sovraindebitato tutelato, in questa prospettiva, è colui che ha assunto l’obbligazione ritenendo, ragionevolmente, di poterla adempiere, in tal modo tenendo un comportamento non soltanto prudente, ma anche corretto e in buona fede nei confronti del creditore, al quale non può essere chiesto, nell’ambito di un ordinamento ispirato a principi di welfare State, di farsi carico delle difficoltà altrui, se non nei limiti della solidarietà sociale. Non può essere tutelato in altri termini chi ha assunto l’obbligazione essendo pienamente consapevole di non poterla restituire. Per questo motivo, ritiene il tribunale di condividere la tesi che esclude dalla valutazione della colpa ogni profilo di natura valoriale nell’assunzione della obbligazione (Tribunale Messina, 20 Dicembre 2021. Pres. Minutoli; Tribunale Cagliari, 15.2.2022, est. Caschili).
L’assunzione dei debiti che concorrono a determinare il sovraindebitamento dei consumatori non può dirsi assistita dalla diligenza richiesta dalla normativa (i.e.: dalla diligente valutazione delle proprie capacità adempitive e dalla “scelta” di non indebitarsi ulteriormente), né può integrare una mera colpa lieve, allorquando il debitore abbia aggravato l’esposizione debitoria, facendo ricorso al credito non proporzionato alla disponibilità economica, senza avere allegato, né provato che la predetta sproporzione sia stata determinata da circostanze successive all’assunzione delle obbligazioni, allo stesso non imputabili in quanto imprevedibili.
*
- Sulla rilevanza delle dichiarazioni mendaci rese dal debitore nel “questionario sul merito creditizio” alla stregua di un vero e proprio atto in frode (rilevabile d’ufficio)
È determinante ai fini dell’impossibilità di procedere all’omologa del piano la circostanza che il debitore abbia dichiarato il falso in sede di richiesta del finanziamento, allorquando abbia compilato il c.d. questionario sul merito creditizio, affermando di non trovarsi in difficoltà economica e finanziaria, e di aver preventivamente verificato che le proprie entrate e uscite fossero compatibili con il finanziamento che stava per sottoscrivere.
L’aver dichiarato il falso in sede di richiesta di un finanziamento costituisce un vero e proprio atto in frode, che può essere denunciato anche per la prima volta nelle osservazioni tardive del creditore, in quanto attiene a un profilo esaminabile d’ufficio dal giudice e che, ancor prima e comunque, avrebbe dovuto essere rilevato dal gestore tramite il doveroso e completo esame della documentazione contrattuale.
*
- Sulle indagini ex art. 124-bis TUB e sulla insussistenza di un «obbligo incondizionato», per il creditore, di consultare le banche dati in sede di valutazione del merito creditizio
«[…] La sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere non può essere attenuata o svalutata dall’eventuale carenza di approfondimento istruttorio nella valutazione del merito creditizio, dovendosi considerare che, secondo l’art. 124-bis del T.U.B., “…prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente” e detta disposizione induce a ritenere sufficiente, per la corretta verifica del merito creditizio del consumatore, l’esame delle informazioni e dei documenti dallo stesso rilasciati mentre non si configura un obbligo incondizionato di procedere alla consultazione delle banche dati per la verifica delle informazioni rese (in tal senso cfr. Trib. Catania, 2.12.2022, est. Cordio)».
*
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIANO DEL CONSUMATORE: quando deve verificarsi il sovraindebitamento?
L’indebitamento deve essere imprevedibile e successivo all’assunzione delle obbligazioni
Decreto | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo | 27.01.2021 |
PIANO DEL CONSUMATORE: per l’omologazione va dimostrato l’effettivo sovraindebitamento
Deve sussistere un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo | 20.07.2021 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno