Segnalazione e commento a cura dell’Avv. Luca Tronconi del Foro di La Spezia
In ipotesi di situazioni di sovraindebitamento riferite al socio illimitatamente responsabile ed alla società, generalmente la causa principale (ovvero la situazione di sovra-indebitamento principale) è quella della società, considerato che la situazione di sovra-indebitamento societaria si estende al socio e non viceversa (poiché il socio è debitore di tutti i creditori della società, ma la società non è debitrice dei creditori personali del socio). Pertanto, in caso di conflitto di competenza territoriale fra crisi di sovraindebitamento riferita alla società e procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento azionata da un socio e dalla società congiuntamente, prevale il Tribunale territorialmente competente per la principale.
È compatibile con la ratio normativa, di cui all’art. 7 co. 2 lettera b) Legge 3/2012, la riproposizione di una nuova proposta di accordo di composizione della crisi allorquando la precedente sia stata dichiarata inammissibile, od improcedibile, o comunque non sia stata omologata, e quindi il sovraindebitato non abbia beneficiato di alcuna estinzione della propria esposizione debitoria. Anche in tale ipotesi è comunque necessario evitare il ricorso abusivo alla procedura di sovraindebitamento: la nuova proposta può ritenersi ammissibile nei soli limiti in cui superi le criticità alla base della mancata omologazione della precedente, caratterizzandosi per un contenuto (significativamente) differente rispetto all’altra proposta.
Questi i principi espressi dal Tribunale di La Spezia, Giudice Gabriele Giovanni Gaggioli, con l’ordinanza del 30 ottobre 2018.
Con tale provvedimento, l’Organo giudicante, in tema di sovraindebitamento, offre un paio di spunti interessanti in relazione a:
1) competenza territoriale in caso di s.a.s.;
2) recidiva ovvero ripresentazione di un piano dopo che la prima proposta non ha raggiunto le maggioranze.
Sul primo punto, il Giudice ha chiarito il criterio per stabilire la competenza territoriale della procedura di sovraindebitamento qualora l’accomandatario sia residente in un circondario diverso rispetto alla sede della sas. Nel caso in parola, l’accordo di composizione della crisi era stato presentato al Tribunale della Spezia poichè la società aveva sede a La Spezia nonostante l’accomandataria fosse residente nel circondario di Massa. Il Giudicante, sul punto, tra le varie integrazioni richieste, ha sollevato la necessità di distinguere i debiti personali del Socio accomandatario rispetto ai debiti societari. Questo perché i creditori particolari del socio, in ipotesi di composizione congiunta della crisi da sovra-indebitamento, possono trovarsi in una posizione di indebito vantaggio a danno dei creditori comuni del socio e della società.
Il passivo con cui concorrono, in sostanza, è lo stesso con cui concorrerebbero in ipotesi di procedure di sovraindebitamento separate (in quanto nella procedura di sovra-indebitamento riferita al singolo socio i creditori particolari concorrerebbero comunque con tutti i creditori presenti nelle procedura) mentre l’attivo su cui potrebbero soddisfare le loro ragioni creditorie è maggiore rispetto a quello su cui potrebbero soddisfarsi in ipotesi di procedure di sovraindebitamento separate (in quanto potrebbero soddisfarsi anche sui beni societari invece estranei al patrimonio del socio singolarmente considerato).
In ipotesi di situazioni di sovraindebitamento riferite al socio illimitatamente responsabile ed alla società, generalmente la situazione principale è quella della società stessa, considerato che la situazione di sovraindebitamento societaria si estende al socio e non viceversa. Nel caso di specie, la situazione di sovraindebitamento principale era riconducibile alla s.a.s, considerato che il raffronto tra i debiti particolari del socio ed i debiti solidali del socio e della società indicava la prevalenza delle obbligazioni solidali. Per tale ragione, il Tribunale della Spezia ha ritenuto corretto radicare la procedura a La Spezia.
Il secondo spunto riguarda la recidiva. L’accordo presentato faceva seguito ad un precedente piano, in relazione al quale non era stata raggiunta la maggioranza prevista dalla normativa di riferimento. Non avendo “beneficiato” dell’apertura della procedura (non era stata chiesta alcuna sospensione dell’esecuzione immobiliare all’epoca pendente) è stato quindi ripresentato un nuovo accordo di composizione della crisi.
Anche secondo il Tribunale di La Spezia è compatibile con la ratio normativa la riproposizione di nuova proposta di accordo di composizione della crisi allorquando la precedente sia stata dichiarata inammissibile, od improcedibile, o comunque non sia stata omologata, e quindi il sovra-indebitato non abbia beneficiato di alcuna estinzione della propria esposizione debitoria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: IL DEBITORE PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA SENZA UN PATRIMONIO DA LIQUIDARE
È POSSIBILE, SU ISTANZA DEL DEBITORE E DI UN CREDITORE, CONVERTIRE LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI IN QUELLA DI LIQUIDAZIONE
Decreto | Tribunale di Matera, Pres. Pica – Rel. Caradonio | 24.07.2019 | n.1031
SOVRAINDEBITAMENTO: SOLO IL GIUDICE DI TALE PROCEDURA PUÒ DISPORRE LA SOSPENSIONE DI QUELLA ESECUTIVA
LA SEMPLICE PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI NOMINA DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AL PIANO DEL CONSUMATORE NON PUÒ PORTARE AD ALCUNA SOSPENSIONE
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Giovanni Battista Nardecchia | 08.07.2019 | n.1664
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno