È ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell’art. 12-bis della l.n. 3 del 2012, come integrata dalla l. n. 221 del 2012, tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell’idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, con la sentenza n. 10095 del 10.04.2019.
La pronuncia trae origine dal ricorso proposto da un debitore avverso il decreto con cui il Tribunale aveva accolto il reclamo presentato dalla banca contro il provvedimento di omologazione di un piano del consumatore ai sensi della legge n. 3/2012.
In via di riforma del decreto di omologa, il Tribunale aveva ritenuto, in via segnata, che nella specie non sussistessero le condizioni richieste dall’art. 12 bis della legge n. 3/2012, con particolare riferimento alla condotta poco diligente del debitore nell’utilizzo delle proprie risorse successivamente al determinarsi degli eventi che ne avevano ridotto la capacità adempitiva.
Nel resistere al ricorso per cassazione, uno dei due istituti di credito ha dedotto l’inammissibilità dello stesso, contestando l’ascrivibilità del provvedimento impugnato all’ambito di quelli ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
La Suprema Corte ha, quindi, preliminarmente affrontato il tema dell’ammissibilità del ricorso “straordinario”, richiamando – riguardo alla tematica dei provvedimenti giudiziali che fanno parte della procedura di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012 – alcune proprie pronunce di segno negativo.
Sul punto, basti richiamare uno dei più recenti arresti della Cassazione pubblicati su questa Rivista, che conferma la linea ermeneutica appena citata (Corte di Cassazione, Sez. I civ., Pres. Genovese – Rel. Terrusi, con la sentenza n. 17836 del 03.07.2019): “Il decreto reiettivo del reclamo proposto contro la decisione di rigetto della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 14 ter e ss. della legge n. 3 del 2012, come successivamente modificata dal d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento, sicché esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività (in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile) e della decisorietà (in quanto non incide su un diritto del debitore)”.
Nulla questio, quindi, circa la non ricorribilità per cassazione avverso il decreto emesso – in sede di reclamo – in fase di “ammissione” alla procedura.
Tuttavia – ha osservato il Supremo Collegio – tale orientamento non viene propriamente ad attagliarsi alla fattispecie in esame poiché riguarda unicamente il provvedimento di ammissione alla procedura.
La fattispecie in esame concerne invece il momento dell’omologazione del piano presentato dal consumatore ex art. 12 bis, commi 3 e segg., della citata legge ed, in particolare, il provvedimento che ha accolto il reclamo proposto da taluni creditori contro il decreto che quella omologa aveva accordato.
La Corte ha pertanto subito escluso che possa trasportarsi in modo automatico l’esito raggiunto per il provvedimento di ammissione al provvedimento di omologa, ché gli stessi non risultano tra loro “comunicabili”, in ragione della diversità sia della posizione procedimentale, sia pure della funzione e dei contenuti.
Onde la necessità di indagare gli esiti giurisprudenziali raggiunti con particolare riferimento alla ricorrobilità straordinaria dei provvedimenti resi in fase di omologa.
Sul punto, il Supremo Collegio ha richiamato due orientamenti contrapposti:
- Cass., 1 agosto 2017, n. 19117 (con riferimento alla sottospecie del piano del consumatore), che aveva valutato di per se stesso inammissibile il ricorso avverso il decreto di annullamento di quello di omologa del presentato piano;
- Cass., 20 dicembre 2016, n. 26328 e di Cass. 23 febbraio 2018, n. 4451 (entrambe con riguardo alla sottospecie dell’accordo di ristrutturazione proposta dal debitore), che invece aveva ritenuto ammissibile la ricorribilità ex art. 111, nei confronti del provvedimento sul reclamo di quello relativo all’omologa.
A sostegno della soluzione negativa l’ordinanza di Cass. n. 19117/2017 aveva posto, essenzialmente, il rilievo che “ai sensi dell’art. 12 comma 2, della legge citata il procedimento di omologazione… è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 c.p.c. e segg.)”; e, ancor più in particolare, che “in base all’art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall’art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca”.
In senso contrario la più recente pronuncia di Cass. n. 4451/2018 aveva però rilevato come la citata norma dell’art. 12, contenga, in realtà, due indicazioni di segno contrario alla prospettiva adottata dall’ordinanza. La prima è che la stessa fa “affiorare il dubbio se l’applicazione della disciplina camerale sia riferibile (anche) al provvedimento che decide sul reclamo dell’omologa o se a quest’ultimo non sia invece riservato un destino a sè stante”. L’altra è che la norma “sottolinea con forza che, comunque, l’applicazione della disciplina camerale non è automatica, ma frutto (per sè, eventuale) di riscontri specifici e ragionati, in quanto espressamente subordinata al rispetto del limite dell’effettiva sua compatibilità con le caratteristiche della procedura del sovraindebitamento”.
D’altro canto – aveva distintamente notato ancora l’ordinanza n. 4451/2018 – la “recente giurisprudenza di questa Corte non esclude a priori la ricorribilità ex art. 111 Cost., dei provvedimenti camerali, riconoscendola per contro laddove si tratti di provvedimenti non già gestori, bensì decisori e puntualizzando, al riguardo, che ci si trova di fronte a ipotesi di produzione di “giudicato rebus sic stantibus””.
Proseguendo nellesame dell’iter giurisprudenziale, l’ordinanza n. 4451/2018 aveva ritenuto che, nella procedura di sovraindebitamento, il provvedimento relativo all’omologa risulta dotato sia del requisito della definitività (essendo questo “non altrimenti impugnabile”), sia pure di quello rappresentato dalla decisorietà.
Con riferimento a quest’ultimo requisito in particolare, la detta pronuncia – richiamandosi in modo espresso a quella di Cass. SS. UU. 28 dicembre 2016 n. 27073 – aveva rilevato come il profilo del carattere contenzioso risulti soddisfatto dalla prescrizione di cui all’art. 10 della citata legge, in specie là dove questa prescrive che il giudice “fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima, ai creditori… della proposta e del decreto di ammissione”. E, altresì, come il requisito inerente alla idoneità del provvedimento di statuire su diritti soggettivi sia soddisfatto da ciò che l’art. 12 della legge in questione dispone il blocco delle azioni esecutive individuali e l'”obbligatorietà” del piano omologato per tutti i creditori anteriori alla procedura.
Traendo le conclusioni, con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha accolto decisamente la seconda linea interpretativa, rilevando inoltre che le considerazioni svolte con immediato riferimento al caso di accordo di ristrutturazione valgono anche per l’ipotesi di piano del consumatore, oggetto della fattispecie in esame.
Infatti, le due figure di composizione della crisi da sovraindebitamento non risultano presentare differenze di rilievo. In particolare, il carattere contenzioso del procedimento risulta sicuro, in ragione della disciplina dettata nell’art. 12 bis della legge, sulla falsariga sostanziale della norma dell’art. 10. L’idoneità del provvedimento a incidere su diritti soggettivi risulta poi dalla norma dell’art. 12 ter.
Alla luce di quanto sopra riportato, la Suprema Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso straordinario, rigettandolo, poi, nel merito, ritenendo condivisibile la decisione resa dal tribunale in sede di reclamo sull’insussistenza dei requisiti di omologabilità.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: IL DEBITORE PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SENZA UN PATRIMONIO DA LIQUIDARE
È POSSIBILE, SU ISTANZA DEL DEBITORE E DI UN CREDITORE, CONVERTIRE LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI IN QUELLA DI LIQUIDAZIONE
Decreto | Tribunale di Matera, Pres. Pica – Rel. Caradonio | 24.07.2019 | n.1031
SOVRAINDEBITAMENTO: SOLO IL GIUDICE DI TALE PROCEDURA PUÒ DISPORRE LA SOSPENSIONE DI QUELLA ESECUTIVA
LA SEMPLICE PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI NOMINA DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AL PIANO DEL CONSUMATORE NON PUÒ PORTARE AD ALCUNA SOSPENSIONE
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Giovanni Battista Nardecchia | 08.07.2019 | n.1664
SOVRAINDEBITAMENTO: LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ NON ESCLUDE LA REITERABILITÀ DELLA PROPOSTA
SOLO LA EFFETTIVA FRUIZIONE DELL’ISTITUTO NEI SUOI EFFETTI ESDEBITATORI NEI 5 ANNI PRECEDENTI È IMPEDITIVA
Decreto | Tribunale di Mantova, Pres. est. Mauro Bernardi | 05.05.2019 |
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