Il piano del consumatore può essere omologato quando questi appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura ed in particolare se si tiene conto della causa principale del sovraindebitamento.
La valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano, con l’ordinanza del 21 ottobre 2020.
Il Giudice designato ha omologato il piano del sovraindebitato sia perché rispettava il principio della meritevolezza sia per quello che è stato, nel caso di specie, la condotta delle banche creditrici, in particolare quella che ha concesso l’ultimo finanziamento.
Il Tribunale ha infatti osservato che un ruolo fondamentale – per far propendere all’omologa del piano – è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all’art.124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio.
Prima dell’ultimo finanziamento, il ricorrente, nonostante avesse impegni mensile per € 992,00, a fronte di una pensione netta di € 1.370,00, è stato riconosciuto meritevole di avere ulteriore prestito per € 8.551,00. La Banca non ha rispettato il merito creditizio come sancito dall’art. 124 del T.U.B. a mente del quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, per cui l’ente ha l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.
Del resto in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che all’art. 68, terzo comma, prevede che l’OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
Pertanto, la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sembrano essere ragionevoli (anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità) in relazione alla sua condizione di pensionato, alla sua situazione familiare complessa e la volontà di estinguere, sia pure nei tempi e modi sopra indicati, ogni posizione debitoria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: la meritevolezza come ragionevole possibilità dell’adempimento
I nuovi finanziamenti con debiti pregressi
Decreto | Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili | 17.06.2020
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: NON SI PUÒ IMPORRE IL VERSAMENTO DI UN FONDO SPESE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ
IL GIUDICE PUÒ SOLO DISPORRE ACCONTI SUL COMPENSO FINALE SPETTANTE ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I civ., Pres. Didone – Rel.Vella | 19.12.2019 | n.34105
SOVRAINDEBITAMENTO: NON CENSURABILE IN CASSAZIONE IL DECRETO DI RIGETTO DEL RECLAMO PER INAMMISSIBILITÀ DEL PIANO
IL RIGETTO NON PRECLUDE AL DEBITORE DI RIPRESENTARE UNA DIVERSA ISTANZA DI “RISTRUTTURAZIONE”
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Vella | 19.12.2019 | n.34104
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