Il giudice dell’esecuzione non può sospendere la procedura esecutiva in forza della semplice presentazione dell’istanza di nomina del professionista in relazione al piano del consumatore; è il giudice della procedura di sovraindebitamento a poter disporre la sospensione della procedura esecutiva in corso.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Monza, Giudice Giovanni Battista Nardecchia, con la sentenza n. 1664 dell’08.07.2019.
La garante di una società ha proposto opposizione al precetto notificatole dalla banca, con la quale la debitrice principale aveva stipulato un contratto di mutuo, eccependo la nullità dello stesso e comunque l’improcedibilità dell’esecuzione in ragione della pendenza della procedura per la composizione della crisi a causa del sovraindebitamento. Inoltre, ha chiesto la revoca della provvisoria esecutività concessa ex art. 642 c.p.c., nonché la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. L’istituto di credito si è costituito chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione.
Sotto questo aspetto, il Tribunale ha escluso che il G.E. possa disporre la sospensione in presenza di presentazione della sola domanda di sovraindebitamento. Questo perché, come è orientamento comune della giurisprudenza di merito (Tribunale di Marsala, sent. del 03/01/18, Tribunale di Bari sent. n. 19/05/17), non vi è alcun collegamento immediato e automatico tra il deposito dell’istanza di accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e sospensione della procedura esecutiva, poiché le disposizioni in questione rimettono ad un provvedimento espresso del giudice di quella procedura (e non del GE) la pronuncia del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali. Quindi il GE non può che prendere atto di un eventuale provvedimento sospensivo “aliunde” adottato. Provvedimento che, nel caso di specie, manca.
Fra l’altro, la garante ha depositato istanza presso il Tribunale di Monza per instaurare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla Lg. N. 3/2012, a cui è seguita la nomina dell’OCC. Contestualmente ha inoltre richiesto la sospensione delle esecuzioni, ma il Presidente del Tribunale di Monza l’ha rigettata, non ritenendola idonea “data la situazione prodromica della procedura”.
Per questo motivo, il Giudice ha rigettato la domanda e condannato la parte attrice a rimborsare alla banca le spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ART.14 TER E SS È ASSIMILABILE ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE
IL PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO NON È OPPONIBILE ALLA PROCEDURA
Decreto | Tribunale di Milano, Giudice Luca Giani | 18.02.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-la-domanda-di-liquidazione-ex-art-14-ter-e-ss-e-assimilabile-alla-procedura-fallimentare
SOVRAINDEBITAMENTO: LA MORATORIA ANNUALE DEI PRIVILEGIATI SI RIFERISCE ALL’INIZIO DEL PAGAMENTO
LA VIOLAZIONE DELL’ART.124 BIS TUB È CAUSA DI SOVRAINDEBITAMENTO
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, dott. A. S. Rabuano | 21.09.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-moratoria-annuale-privilegiati-inizio-pagamento
SOVRAINDEBITAMENTO: IL DECRETO CHE ANNULLA L’OMOLOGA NON È RICORRIBILE PER CASSAZIONE
TALE PROVVEDIMENTO NON HA NATURA NÉ DEFINITIVA NÉ DECISORIA IN QUANTO RIPROPONIBILE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sezione VI, Pres. Dogliotti – Rel. Terrusi | 01.08.2017 | n.19117
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-il-decreto-che-annulla-lomologa-non-e-ricorribile-per-cassazione
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