Testo massima
Costerà caro alle aziende commerciali inoltrare a mezzo fax messaggi pubblicitari in assenza del consenso del destinatario.
L’invio di fax pubblicitario senza consenso causa il danno morale.
E’ quanto emerge dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, in persona del dottor Lorenzo Benini, in data 04.03.2013, a seguito del ricorso con il quale un professionista, stanco di ricevere continuamente ed in assenza di un suo consenso materiali pubblicitari indesiderati, chiedeva la condanna di una nota società di telefonia al risarcimento del danno patrimoniale e morale da lui patito.
In particolare è accaduto che i fax pubblicitari venivano inviati a intervalli temporali molto lunghi, in media uno ogni 12 giorni, e nonostante l’espressa diffida, la società telefonica aveva perdurato con l’invio del materiale, addirittura in corso di causa, comportando un particolare patimento e disagio dell’attore, il quale non aveva visto la cessazione della intrusione neppure dopo la notifica della citazione.
In totale i fax pubblicitari inviati senza consenso sono stati 50 e precisamente :
20 fax da agosto 2009 ad aprile 2010,
24 fax da maggio 2010 a luglio 2010,
6 in corso di causa.
In motivazione il giudice ha sottolineato che ai sensi dell’articolo 130 del D.Lvo 196 del 2003 l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito solo con il consenso dell’interessato; evidente quindi appare l’illecito trattamento dei dati personali di parte attrice, ed il diritto di questa al risarcimento del danno sofferto.
La risarcibilità del danno morale in conseguenza dell’illecito trattamento dei dati personali è espressamente stabilita dall’articolo 15 del D.Lvo 196 del 2003 ed è stata assunta in via equitativa nella misura euro 5.000, corrispondente di fatto a euro 100,00.
Si ricorda che l’art. 15 del codice prende spunto dall’art. 23 della Direttiva 95/46/CE il quale sancisce che “Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento”.
Inoltre specifica al 2° comma che “il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile”.
In base a quanto prescritto dall’articolo 15 chi ritiene di essere stato leso a seguito dell’attività di trattamento dei dati personali che lo riguardano può ottenere il risarcimento dei danni senza dover provare la colpa del titolare che ha trattato i suoi dati.
Attenzione dunque ad inoltrare, a mezzo fax o mail, messaggi pubblicitari in assenza del consenso del destinatario, perché potrebbero rivelarsi particolarmente costosi.
Testo del provvedimento
Data 04/03/2013
Ente giudicante Tribunale di Brescia, Sezione Prima civile, dott. Lorenzo Benini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brescia, Sezione Prima civile, nella persona del Giudice unico dott. Lorenzo Benini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 8114/2010 Ruolo Generale promossa da
M. D.,
ATTORE
contro
SOCIETA’ TELEFONICA
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2010 M. D. evocava in giudizio SOCIETA’ TELEFONICA, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e morale conseguente all’illecito trattamento dei propri dati personali da parte della convenuta, la quale aveva, nonostante l’espressa richiesta di cessazione, inviato a mezzo fax materiale pubblicitario all’utenza del suo studio professionale.
La convenuta si costituiva, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito essendo invece competente il Tribunale di Roma, sia ai sensi dell’articolo 19 cpc quale foro generale delle persone giuridiche, sia ai sensi dell’articolo 20 cpc per l’essere il fatto stato commesso in Roma.
Eccepiva l’improcedibilità dell’azione, in assenza di prova dell’avvenuto tentativo di conciliazione di cui alla legge 249 del 1997.
Nel merito, osservava che parte attrice aveva espressamente autorizzato l’invio di materiale commerciale con riguardo una linea residenziale attivata nel 1999 e cessata nel 2004, e che tale autorizzazione doveva ritenersi estesa anche alla linea per cui è causa ai sensi dell’articolo 130, punto 4, del decreto legislativo 196 del 2003. In ogni caso, appena ricevuto la comunicazione, la convenuta aveva provveduto a disabilitare l’invio di fax.
I fax venivano comunque inviati a intervalli temporali molto lunghi, in media uno ogni 12 giorni, e quindi con cadenza non idonea a limitare l’operatività del fax o da potersi considerare assillante.
Mancava poi qualunque prova del danno lamentato, che non poteva essere surrogata dalla richiesta valutazione equitativa ex articolo 1226 cc; neppure sussisteva una ingiustizia costituzionalmente qualificata che potesse giustificare la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi al più di mero disagio.
Chiedeva per questo l’accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Assegnati i termini di cui all’articolo 183 cpc, la causa veniva trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni senza assumere prove.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione preliminare di incompetenza per territorio del giudice adito è infondata, e va quindi disattesa.
Ai sensi dell’articolo 20 cpc, se l’obbligazione deriva da fatto illecito il foro si identifica nel luogo ove si verifica il fatto produttivo del danno, ricomprendendosi nella nozione di fatto, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva; qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l’evento.
Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità della domanda. Risulta infatti che la domanda di conciliazione venne trasmessa in data 3 marzo 2010, mentre l’atto di citazione venne notificato in data 4 maggio 2010, e quindi oltre il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di conciliazione stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge 249 del 1997.
Nel merito, risulta pacifico e documentalmente provato l’invio allo studio professionale di parte attrice di venti fax pubblicitari da agosto 2009 ad aprile 2010, di ulteriori ventiquattro da maggio 2010 a luglio 2010, e di ulteriori sei in corso di causa.
Risulta altresì documentalmente provato che con lettera raccomandata del 27 luglio 2009 parte attrice ebbe a diffidare formalmente la convenuta dall’invio di materiale pubblicitario a mezzo fax; ciò esonera questo Giudice dal valutare se il consenso prestato in relazione all’utenza domestica possa essere valido anche per l’utenza professionale.
Stabilisce l’articolo 130 del D.Lvo 196 del 2003 che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito solo con il consenso dell’interessato.
Evidente quindi appare l’illecito trattamento dei dati personali di parte attrice, ed il diritto di questa al risarcimento del danno sofferto.
La risarcibilità del danno morale in conseguenza dell’illecito trattamento dei dati personali è espressamente stabilita dall’articolo 15 del D.Lvo 196 del 2003.
Circa la concreta liquidazione, ritiene il Tribunale che non possa non tenersi conto del fatto che il comportamento è proseguito non solo dopo l’espressa diffida, perdurando addirittura in corso di causa; tale dato non può non comportare un particolare patimento e disagio dell’attore, che non ha visto riconosciuto il proprio diritto neppure dopo la notifica della citazione.
Si ritiene quindi di ragione ai sensi dell’articolo 1226 cc, tenuto anche conto del numero di fax pervenuti (si può immaginare il disagio di parte attrice nell’attendere una comunicazione importante e nel vedere giungere invece un’informazione pubblicitaria) e del lungo arco di tempo in cui il comportamento illecito si è manifestato, riconoscere la somma di Euro 5.000,00, così liquidata al valore attuale e comprensiva altresì del danno emergente costituito dal costo del toner e della carta.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 5.000,00, così liquidata al valore attuale, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo condanna parte a rimborsare le spese di lite a favore di parte, liquidandone l’ammontare in Euro 2.100,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 1 agosto 2012 ed Euro 195,00 per spese, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Brescia, il giorno 04/03/2013
IL GIUDICE
(Dott. Lorenzo Benini)
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