Testo massima
L’art.
41 del Testo Unico Bancario dispone che l’azione esecutiva sui beni ipotecati a
garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla Banca
anche dopo la dichiarazione di fallimento.
In
base a tale norma, l’istituto di credito che ha concesso un finanziamento a
medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili ha la
possibilità di iniziare o di continuare l’azione esecutiva nei confronti del
debitore nonostante il bene pignorato rientri nel patrimonio fallimentare.
Si
tratta di una deroga rispetto alla regola generale stabilita dagli artt. 51,
168, 188 e 201 della legge fallimentare, in forza dei quali nessuna azione
esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita se colui nei cui
confronti sia stata avviata l’esecuzione forzata sia dichiarato fallito,
ammesso all’amministrazione controllata, assoggettato alla liquidazione coatta
amministrativa o ad amministrazione straordinaria.
Il
privilegio processuale riconosciuto al credito fondiario è accompagnato dall’onere
per la Banca di insinuarsi al passivo del fallimento, per cui il creditore
fondiario trattiene solo a titolo provvisorio le somme incassate dalla vendita
esecutiva individuale, che devono essere sempre accertate in sede fallimentare,
in quanto è solo in sede fallimentare che può essere risolto il conflitto tra
il predetto creditore e i potenziali titolari dei crediti porziori.
La
norma, tuttavia, non esclude la possibilità per il Giudice Delegato, pur
pendendo l’esecuzione promossa dal creditore fondiario, di fronte ad una
espressa domanda del curatore di procedere alla vendita del bene e di non
inserirsi nella esecuzione già in atto, di poter disporre la vendita coattiva
degli stessi beni.
In
giurisprudenza, infatti, è stato chiarito che le due procedure espropriative
non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all’anteriorità
del provvedimento che dispone la vendita (cfr. Cass. Civ. Sez I, 8/9/2011 n.
18436).
FOCUS
La
prosecuzione dell’azione esecutiva da parte dell’istituto di credito fondiario
non comporta l’indisponibilità del bene sottoposto a tale esecuzione per la
procedura fallimentare.
Il
conflitto non può che risolversi nel senso di privilegiare quella che presenti
maggiore speditezza in termini di liquidazione del bene.
Testo del provvedimento
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