Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ex art. 91 c.p.c., a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. Tedesco, con l’ordinanza n. 29819 del 18.11.2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONDANNA SPESE: LA PARTE VITTORIOSA HA DIRITTO AL RIMBORSO DEL COSTO DELLA CTP
L’OPERA DEL PERITO DI PARTE HA NATURA DI ALLEGAZIONE DIFENSIVA TECNICA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Luisa Poppi | 06.11.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/condanna-spese-la-parte-vittoriosa-ha-diritto-al-rimborso-del-costo-della-ctp
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