Procedimento patrocinato dall’Avv. Giuseppe Bertolino e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli
Il mancato versamento dell’acconto disposto in favore del consulente tecnico, in assenza di un documentato legittimo impedimento, non può non essere inteso che quale manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio da valutare severamente, anche in considerazione del disposto costituzionale dal quale è legittimo evincere il principio che la giusta durata del processo non può essere rimessa al mero arbitrio della parte.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Marsala, Giudice Marcello Bellomo, con la sentenza n. 989 del 21.11.2019.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il correntista non aveva corrisposto l’acconto al Ctu – disposto dal Giudice in sede di conferimento di incarico -, né al momento di inizio delle operazioni peritali, né nel successivo termine richiesto dal correntista al CTU e da questi concesso.
Il giudizio veniva, così, trattenuto per la precisazione delle conclusioni e contestuale emissione della sentenza orale in cui il Giudice non ha accolto le due richieste del correntista-attore: di assegnare ulteriore termine per provvedere al pagamento dell’acconto liquidato e di porre l’acconto a carico di entrambe le parti in solido.
Il comportamento del correntista di non corrispondere l’acconto al CTU, trovava a monte un comportamento probatorio singolare, giacchè, erano state sollevate eccezioni, senza curare di suffragare le stesse con opportune prove.
Il Giudice ha colto tale comportamento, precisando che “le argomentazioni di parte attrice sono rimaste del tutto prive dei necessari riscontri istruttori. Mentre infatti parte opposta ha fornito la prova dell’esistenza del credito azionato e dell’ammontare dello stesso mediante la copiosa ed articolata produzione documentale in atti, parte attrice non ha fornito la prova dell’esistenza di elementi modificativo ovvero estintivi della propria obbligazione di pagamento. Ed invero la domanda volta ad ottenere, previo accertamento della nullità parziale del contratto, l’accertamento dell’avvenuto indebito versamento di somme sulla base di tale rapporto, è qualificabile come ripetizione di indebito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 c.c.”.
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