ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai sensi del novellato articolo 282 del codice di procedura civile, deve ritenersi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all’accoglimento o meno della domanda (quale che essa sia) introdotta dalle parti.
Lo sancisce la Cassazione civile, Sezione Prima, con la sentenza n. 10453, pubblicata il 14 maggio 2014.
Nel caso di specie l’interessato, a seguito di rigetto, in primo grado ed in appello, dell’opposizione al precetto notificatogli relativamente al pagamento delle spese processuali, ha proposto ricorso in Cassazione deducendo la censurabilità della pronuncia di merito, poiché il giudice avrebbe errato nel ritenere che “la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado trova applicazione per il capo di condanna alla spese, anche quando questo sia accessorio ad un capo di mero accertamento o di accertamento costitutivo“.
Gli Ermellini, nello specifico hanno ritenuto che ai sensi dell’art. 282 cpc, così come novellato dall’art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, in quanto tale ed in linea con la tendenza resa manifesta dal disposto dell’art. 669 – septies, terzo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla stessa legge n. 353 del 1990), la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura, sia essa costitutiva o di mero accertamento, e dal contenuto (se di accoglimento, di rigetto o di altro tenore) della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede.
Con tali argomentazioni e confermando l’orientamento già espresso in precedenza, la Corte di legittimità ha avuto “gioco facile” nel rigettare il ricorso e confermare l’impugnata sentenza.
Testo del provvedimento
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