Il giudice, per mezzo di un provvedimento adeguatamente motivato e, qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può decidere, ex art. 13 d.lgs 28/2010, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore per l’indennità corrisposta al mediatore. Ciò a patto che il contenuto del provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta. Detti gravi e eccezionali motivi, però, non sussistono quando la decisione del giudice è caratterizzata da una riduzione, seppur forte, del petitum, evento, che al contrario, è alquanto frequente quale esito dei giudizi.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Graziosi, con la sentenza n. 12712 del 14.05.2019.
Con ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., un cliente adiva il Tribunale di Como al fine di ottenere la condanna della compagnia assicurativa a corrispondergli una somma di denaro a titolo di indennizzo, in forza di contratto di assicurazione contro gli infortuni, per le due cadute sul lavoro che gli avevano provocato lesioni fisiche personali.
In primo grado, il Giudice accoglieva la domanda e condannava la compagnia assicuratrice, che proponeva ricorso in appello venendo nuovamente condannata anche al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio e la compensazione di quanto dovuto in forza della sentenza, le spese di giudizio e quanto già corrisposto all’assicurato, condannando quindi quest’ultimo a restituirle l’eccedenza oltre agli interessi legali.
Con ricorso per Cassazione, il cliente ha contestato la decisione del Tribunale di Como per aver condannato l’assicurazione a rifondergli tutte le spese dei due gradi di giudizio, ma non anche la ripetizione per la fase di mediazione dal momento che egli era stato “solo parzialmente vittorioso per una somma assai ridotta rispetto al petitum iniziale”.
I giudici della Suprema Corte hanno accolto questo motivo di ricorso del cliente, sottolineando che la regolamentazione delle spese legali deve essere effettuata secondo l’esito finale di un processo svolto in gradi. L’art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 28/2010 stabilisce che è necessario il preliminare procedimento di mediazione (…) per le cause relative a contratti assicurativi. Stabilisce pertanto, un requisito di procedibilità per cui la mediazione sarebbe una fase necessaria del giudizio complessivo.
La parte soccombente deve quindi rifondere le spese per tutti i gradi e tutte le fasi del giudizio, mediazione compresa. La vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali stabilisce che per le cause relative a contratti assicurativi è necessario il preliminare procedimento di mediazione, che è condizione stessa della procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine del procedimento di mediazione. Allo stesso modo il giudice provvede quando la mediazione non è stata affatto esperita, assegnando contestualmente alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione.
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