Testo massima
In caso di omessa
pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese di lite, il rimedio esperibile
è costituito dal procedimento per la correzione
degli errori materiali
di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non già dagli ordinari
mezzi di impugnazione,
non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma.
Questo il principio espresso
dalla Cassazione Civile,
Sezione Prima, Pres. CECCHERINI Rel. CRISTIANO,
con l’ordinanza del 16 aprile
2015, n. 7749.
Nel caso di specie,
un avvocato impugnava
con ricorso per cassazione un decreto della Corte d’Appello
di Palermo con il quale la corte distrettuale, nel respingere il reclamo ex art. 22 della legge fallimentare proposto
da una società
per azioni contro
il decreto del tribunale che a sua volta aveva respinto l’istanza
di fallimento avanzata
dalla società nei confronti del titolare di una ditta individuale, aveva condannato la reclamante al pagamento delle spese in favore del reclamato.
Con il detto ricorso,
l’avvocato lamentava che la corte territoriale avesse
omesso di pronunciare
sulla richiesta di distrazione delle spese da lui ritualmente
avanzata.
Ebbene, la Suprema Corte,
in sede camerale
e con motivazione
semplificata, ha dichiarato
inammissibile il ricorso
poiché, in base all’orientamento più recente (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 16037/010),
in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione
delle spese di lite, il rimedio esperibile,
in assenza di un’espressa indicazione
legislativa, è costituito
dal procedimento per la correzione
degli errori materiali
previsti dagli artt. 287 e 288 c.p.c. e non già dagli ordinari mezzi di impugnazione,
non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi
come domanda autonoma.
Per
approfondimenti sul tema, si vedano i seguenti precedenti pubblicati su questa
Rivista:
Cassazione
civile, Sezione Sesta, Lavoro, 03 Ottobre 2012 n. 16840
Cassazione
civile, Sezione Terza, 30 Gennaio 2012 n. 1301
Cassazione
civile, Sezione Terza, 09 Ottobre 2012 n. 17157
Testo del provvedimento
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