In relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 6, non incorre in violazione di legge il giudice che, liquidando le spese di lite per cause di valore superiore a 520.000,00 euro, applichi incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Crolla, con l’ordinanza n. 35665 del 21 dicembre 2023.
Il Tribunale di Latina, con decreto del 6/3/2020, ha rigettato il reclamo proposto dagli avvocati avverso il decreto del giudice delegato al Fallimento che aveva liquidato la somma di Euro 27.842,80 ciascuno, oltre accessori di legge, a titolo di compenso maturato per l’attività professionale svolta quali difensori della procedura nel giudizio L. Fall., ex art. 146, artt. 2394 bis e 2407 c.c., promosso dal curatore contro amministratori e sindaci della società fallita, nonché contro l’amministratore giudiziario, conclusosi con sentenza del Tribunale di Roma, non appellata, di rigetto della domanda e compensazione delle spese tra le parti.
Gli avvocati hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
In particolare, i ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse illegittimamente applicato l’incremento per ogni fascia superiore a Euro 520.000 nella misura del 10% anzichè in quella del 30% prevista dall’art. 6 D.M citato, così scendendo sotto la soglia dei minimi tariffari.
Il motivo è infondato. Secondo la Suprema Corte, dal complessivo contesto dell’art. 6 D.M. n. 55 del 2014 emergevano chiaramente due elementi: ossia la non obbligatorietà dell’incremento (“di regola” e “può”) e, soprattutto, il fatto che la percentuale non fosse fissa, potendo giungere “fino” al 30% (tetto massimo), o – evidentemente – essere inferiore. Né appariva ragionevole distinguere fra ultimo incremento (discrezionale) e incrementi precedenti (fissi), trattandosi di una distinzione che non trovava base né letterale né logica nella norma; considerate pertanto la pregnanza del dato letterale e l’assenza di ragioni di ordine logico-sistematico deponenti in senso contrario, si è ritenuto che, in relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 6, non incorresse in violazione di legge il giudice che, liquidando le spese di lite per cause di valore superiore a 520.000,00 Euro, applicasse incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, fermo restando che risultavano parimenti legittime le liquidazioni che applicavano, per ciascun passaggio, l’incremento massimo del 30%” .
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: LA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO NON LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE
IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE LA LITE VENGA DEFINITA PER UNA QUESTIONE DI RITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. Lombardo – Rel. Fortunato | 24.06.2020 | n.12484
SPESE PROCESSUALI: LA SOCCOMBENZA È RIMESSA AL POTERE DECISIONALE DEL GIUDICE DI MERITO
LE SPESE NON POSSONO MAI ESSERE POSTE A CARICO DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 17.01.2014 | n.892
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno