In tema di spese processuali, il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili, ai sensi dell’art. 13, comma 10 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, e dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Oricchio – Rel. Sabato, con l’ordinanza n. 9385 del 04.04.2019.
In particolare la vicenda ha riguardato un soggetto che ha impugnato innanzi al giudice di pace di Ferrara il verbale con cui agenti del corpo di polizia municipale hanno elevato nei suoi confronti la contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 173 C.d.S. poiché stava facendo uso del cellulare senza auricolare.
Il Comune convenuto ha resistito alla domanda ed il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso in ritenendo che le circostanze riferite dal trasgressore non fossero concretamente provate e che avrebbe dovuto accostare l’auto, non sussistendo alcuna esimente.
La parte soccombente ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Ferrara che è stato rigettato con la conseguenza che lo stesso ha proposto per cassazione fondato su quattro motivi tra i quali ha dedotto la violazione dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che prevede che il compenso dell’avvocato debba essere incrementato di “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale della prestazione“.
In particolare, secondo il ricorrente, avendo la sentenza meramente liquidato il compenso “oltre al rimborso delle spese forfetarie”, senza nulla specificare circa la percentuale di esso, la mancata determinazione avrebbe concretizzato la dedotta violazione di legge.
Il Supremo Collegio ha ritenuto il motivo infondato in quanto il testo dell’art. 2, comma 2 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 comma 6 legge come segue: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione“.
Il suddetto testo trova la sua origine nell’art. 13, comma 10, della cennata L. n. 247 del 2012, il quale dispone che “oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive“.
In tal senso, secondo gli ermellini, se la legge ha affidato alla fonte subordinata la disciplina della fissazione della “misura massima” del rimborso delle spese forfettarie, il problema ermeneutico che si pone si ricollega alla peculiarità dell’espressione “di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione” contenuta nel regolamento. Tale espressione, infatti, non chiarisce, a una prima lettura, la finalità dell’indicazione della percentuale, alla cui “misura” semplicemente dispone che il giudice si attenga “di regola”.
Dalla lettera della disposizione si evince, a una prima approssimazione, che detta percentuale sia quella che spetti al difensore in mancanza di diversa determinazione giudiziale (“di regola”).
Da ciò possono trarsi, sul piano interpretativo, due conseguenze:
– la prima, sul fronte motivazionale, relativa al fatto che, ove non si debba seguire la “regola”, sia imposto al giudice dar conto, direttamente o indirettamente in relazione alla complessità della prestazione e al suo pregio, della deroga;
– la seconda, sul piano presuntivo, relativa alla doverosità della lettura del provvedimento giudiziale, che non rechi la determinazione percentuale del rimborso o addirittura nulla dica in ordine alla sua spettanza, nel senso che il provvedimento stesso abbia implicitamente recepito la “regola” e, quindi, abbia riconosciuto il rimborso nella misura del 15%.
Deve dunque considerarsi che affermare come “dovuta… una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione” significhi, a un tempo, aver fissato il massimo percentuale del rimborso (appunto nel 15%) e aver stabilito che “di regola”, come detto, e quindi anche quando nulla si dica nel provvedimento di liquidazione, spetti tale massimo, derogabile solo in peius con apposita motivazione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Suprema Corte ha parzialmente rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso ed ha accolto, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AVVOCATO: NEL PROCEDIMENTO SPECIALE, NECESSARIA ESPLICITA RICHIESTA DI COMPENSO PER RIMBORSO FORFETTARIO
IL GIUDICE NON PUÒ PROCEDERE DUFFICIO ALLA LIQUIDAZIONE
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Russo Rel. Frasca | 27.08.2015 | n.17212
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/avvocato-nel-procedimento-speciale-necessaria-esplicita-richiesta-di-compenso-per-rimborso-forfettario
SPESE PROCESSUALI: ESCLUSO RICORSO EX ART 287 C.P.C PER CONTESTARE IL MERITO DELLE STATUIZIONI
ESPERIBILE UNICAMENTE IN CASO DI OMISSIONI – ERRORI MATERIALI – CALCOLO
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Gioia Assunta | 13.07.2017 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-processuali-escluso-ricorso-ex-art-287-c-p-c-per-contestare-il-merito-delle-statuizioni
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