In tema di giudizio di legittimità – si svolga esso nella forma della camera di consiglio, ovvero della pubblica udienza -, la mancata riproposizione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dell’istanza di distrazione delle spese processuali non implica tacita rinuncia alla stessa, non rivestendo tale memoria la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, bensì di illustrare i motivi o le difese articolate, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese contenute nel detto controricorso, nonché di segnalare mutamenti della giurisprudenza o sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Frasca – Rel. Positano nella ordinanza n.14098 del 7.7.2020.
E’ accaduto che, all’esito di un giudizio di Cassazione, l’avvocato dell’originaria parte controricorrente, presentava ricorso per l’omessa indicazione nel dispositivo della sentenza della distrazione delle spese processuali in suo favore.
La controparte lamentava che il suddetto difensore non aveva provveduto a reiterare la domanda, originariamente presentata in calce al controricorso, in sede di memoria ex art. 378 c.p.c.
La Corte di Cassazione distaccandosi da tale impostazione, ha accolto il ricorso, ribadendo la ratio e la funzione della memoria di cui all’art. 378 c.p.c.
In particolare, gli Ermellini hanno chiarito che la memoria ha la diversa funzione di illustrare i motivi o le difese, articolate rispettivamente nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese svolte nel controricorso, compresa l’invocazione di mutamenti di giurisprudenza o di sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese; difetta, invece, la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte nei rispettivi atti introduttivi, nel senso che non segna un momento necessario in cui ciò si debba fare.
La Corte di legittimità ha così chiarito che non è possibile applicare nel giudizio di legittimità la regola per cui le istanze non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni sono da ritenersi rinunziate, poichè la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. non è deputata a precisare le conclusioni.
Alla luce di tali ragioni, l’istanza di distrazione delle spese articolata nel ricorso, come qualsiasi conclusione formulata negli atti introduttivi, si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia; ciò sia per l’ipotesi di decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380-bis o 380-bis.1 c.p.c., sia, nel caso di pubblica udienza.
La Corte di Cassazione, pertanto, ha accolto il ricorso, ordinando la correzione del dispositivo della decisione precedentemente assunta, con il riferimento alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
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