Il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la denunciata violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. V, Pres. Bruschetta – Rel. Fanticini, con l’ordinanza n. 17291 del 17.06.2021.
È accaduto che una società ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale impugnando una cartella di pagamento notificata per insufficienti versamenti IVA, deducendo l’erroneità dei dati formali inseriti ai fini IVA all’interno della dichiarazione.
Accolto il ricorso del contribuente, l’Agenzia delle Entrate adiva la Commissione Tributaria Regionale la quale, tuttavia, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale decisione, l’Agenzia ricorreva in Cassazione e la società contribuente proponeva ricorso incidentale, lamentando l’errore in cui era incorso il giudice di merito, dichiarando compensate le spese del giudizio, sul presupposto che la vicenda aveva avuto origine pur sempre da un errore del contribuente.
Gli Ermellini, richiamando anche propri precedenti, hanno confermato la decisione del giudice di merito in punto di spese giudiziali, sottolineando che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
Per tali ragioni la Corte ha respinto entrambi i ricorsi e ha compensato le spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: LA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO NON LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE
IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE LA LITE VENGA DEFINITA PER UNA QUESTIONE DI RITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. Lombardo – Rel. Fortunato | 24.06.2020 | n.12484
CONDANNA SPESE: LA PARTE VITTORIOSA HA DIRITTO AL RIMBORSO DEL COSTO DELLA CTP
L’OPERA DEL PERITO DI PARTE HA NATURA DI ALLEGAZIONE DIFENSIVA TECNICA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Luisa Poppi | 06.11.2019 |
LA COMPENSAZIONE NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA IN CASO DI GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Forte – Rel. Bisogni | 31.07.2015 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno