In caso di riforma o annullamento d’una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l’unico legittimato passivo rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, a tal fine, anche dal giudice dell’impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell’art. 389 c.p.c.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Sez. XII, Giudice Michele Caccese, con la sentenza n. 5255 del 23 luglio 2020.
E’ accaduto che, nell’ambito di una controversia tra una società di vendita e distribuzione di gas e un utente, la società decideva di impugnare la decisione di primo grado che l’aveva vista soccombente.
In particolare, si richiedeva la condanna dell’utente/appellato alla restituzione delle somme versate a titolo di spese legali, come liquidate nella sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Napoli, investito della decisione sul punto, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda, formulata dall’appellante, di restituzione delle spese di lite liquidate in sentenza, versate, in esecuzione della stessa, in favore del procuratore distrattario.
Il Giudice ha affermato che in caso di riforma o annullamento d’una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l’unico legittimato passivo rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo proposta da tale parte.
Ora, nella vicenda di specie l’appellante non ha evocato in lite il procuratore distrattario dell’appellato, con la conseguenza che il predetto appellato in proprio è privo di legittimazione passiva in ordine alla proposta azione di ripetizione dell’indebito.
Pertanto, il Giudice ha concluso dichiarando l’inammissibilità della domanda proposta dall’appellante di ripetizione delle somme versate al procuratore distrattario dell’appellato in esecuzione della sentenza di primo grado.
ISTANZA DI DISTRAZIONE SPESE: NON SI DEVE REITERARE NELLE MEMORIE CONCLUSIVE
LA MANCATA RIPROPOSIZIONE NON INTEGRA TACITA RINUNCIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Frasca – Rel. Positano | 07.07.2020 | n.14098
È INGIUSTIFICATO IL RIFIUTO DEL CANCELLIERE DI RILASCIARE COPIA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. est Marilisa Rinaldi | 04.12.2019 | n.3158
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