ISSN 2385-1376
Testo massima
Per il principio della soccombenza è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa mentre non comporta violazione del principio la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, secondo la previsione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall’art. 45, comma 11 della legge n. 69 del 2009. Ne discende che il sindacato della Corte di Cassazione, in materia di spese processuali, deve ritenersi limitato al controllo dell’osservanza del principio della soccombenza e della congruità della motivazione nel caso di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
Questi i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, Pres. Forte Rel. Bisogni, con la sentenza del 31 luglio 2015, n. 16233.
Nel caso di specie, il Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto il ricorso promosso dalla ricorrente con la quale la stessa aveva richiesto l’attribuzione della quota di indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge.
La sentenza di primo grado veniva confermata anche dal giudice d’appello in ragione del fatto che la ricorrente non solo non aveva provato l’esatto ammontare dell’indennità di fine rapporto, ma si era altresì limitata ad avanzare una richiesta di informazioni all’A.S.P. di Reggio Calabria, senza attivarsi a seguito dell’inerzia dell’amministrazione.
Veniva dunque proposto ricorso per cassazione, lamentandosi peraltro la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., vista la condanna alle spese del primo e secondo grado di giudizio.
Su tale punto è opportuno ricordare che, alla luce del principio della soccombenza previsto, come noto, dall’art. 91 c.p.c., il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Se, tuttavia, vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata, o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, così come sancito dall’art. 92, comma 2, c.p.c..
La Cassazione, nel caso in esame, non ha ritenuto che sussistessero ragioni per la compensazione integrale e/o parziale delle spese di lite lamentate dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che l’istante non aveva fornito la prova dei presupposti del diritto reclamato.
Il Giudice di merito ha indi ritenuto corretto il ragionamento seguito, anche sotto questo profilo, dal giudice d’appello, essendosi correttamente conformato al principio della soccombenza in ordine alla statuizione sulle spese di lite.
La compensazione avrebbe infatti potuto essere ammessa, senza con ciò entrare in contrasto con il principio della soccombenza, soltanto nel caso in cui fossero emersi gravi ed eccezionali ragioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 92, comma 2, c.p.c..
Testo del provvedimento
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