Il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l’obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto.
Questo è il principio espresso dalla Corte d’Appello di Milano, Sez. IV, Pres. Marchetti – Rel. Mammone, con la sentenza n. 723 del 5 marzo 2021.
È accaduto che un soggetto proponeva azione ex art. 348 c.p.c. in danno della controparte al fine di poter ottenere il rimborso delle somme versate a seguito delle sentenze di condanna di primo e secondo grado, quest’ultima poi cassata dai giudici di legittimità con rinvio alla Corte d’Appello, affermando tra l’altro un difetto di giurisdizione in capo al giudice italiano nel dirimere la controversia.
La controparte, costituitasi in giudizio, contestava la debenza di parte delle somme richieste, in particolare di Euro 8.518,52 che sarebbero stati pagati ad un diverso soggetto e cioè allo studio legale dalla stessa incaricata di assisterla in giudizio.
Il giudice dell’impugnazione, intervenendo sul punto, ha chiarito che non rileva il fatto che l’importo sia stato versato non direttamente al convenuto, ma allo studio legale che lo assisteva. Allo studio legale era stata infatti conferita procura che lo abilitava a ricevere i pagamenti della controparte, ribadendo che “il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore non indicato come distrattario, in virtù una sentenza di condanna poi riformata, non elide l’obbligo della parte al rimborso, in quanto unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto” (cfr. Cass. n. 15030/2019).
Per tali ragioni la Corte ha condannato il convenuto a rifondere le spese in favore dell’appellante.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È L’UNICO LEGITTIMATO PASSIVO RISPETTO ALL’AZIONE DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO OGGETTIVO PROPOSTA DAL SOCCOMBENTE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Michele Caccese | 23.07.2020 | n.5255
ISTANZA DI DISTRAZIONE SPESE: NON SI DEVE REITERARE NELLE MEMORIE CONCLUSIVE
LA MANCATA RIPROPOSIZIONE NON INTEGRA TACITA RINUNCIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Frasca – Rel. Positano | 07.07.2020 | n.14098
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