ISSN 2385-1376
Testo massima
La Suprema Corte, con la sentenza in rassegna, si è pronunciata in materia di spese processuali precisando che “In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata”.
Orbene, spiega la Corte che le parti non possono lamentare la violazione dei minimi tariffari laddove non abbiano presentato alcuna nota inerente l’attività dagli stessi svolta.
Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile atteso che “non vi è alcun cenno”, né le parti “lamentano l’omesso esame” o “un’immotivata disapplicazione” della notula sottoposta al giudicante.
Alla luce della detta sentenza, ove il Giudice intenda discostarsi dalla nota spese depositata in un procedimento giudiziario dovrà congruamente motivare l’eliminazione e/o la riduzione delle voci
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5289/2011 proposto da:
F.R., G.M., B.A. tutti nella loro qualità di sindaco del collegio sindacale della società ROSSA SpA;
RICORRENTI
contro
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NUOVA ROSSA SPA, L.F.;
INTIMATI
avverso il decreto nel procedimento R.G. 467/2010 del TRIBUNALE di MILANO DEL 25.6.2010, depositato il 28/06/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
G.M., F.R. e B.A. impugnano con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il decreto del Tribunale di Milano depositato il 28 giugno 2010 che, pronunciando sul ricorso da essi proposto in qualità di sindaci della società Nuova ROSSA SPA per denunciare ai sensi dell’art.2409 cc, le gravi irregolarità dell’organo amministrativo, pur non provvedendo al sollecitato “intervento correttivo” e dunque pur non avendone accolto l’istanza di nomina dell’amministratore giudiziario, ha liquidato a favore di ciascuno di essi le spese del procedimento, liquidandole in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorario. Gli intimati non hanno spiegato difesa.
I ricorrenti si dolgono dell’immotivata determinazione delle spese processuali il cui importo avrebbe violato i minimi tariffari.
Il Consigliere ha depositato proposta di definizione osservando che “Secondo consolidato orientamento di questa Corte In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. n.7293/2011)”.
I ricorrenti omettono qualsiasi riferimento ad una notula sottoposta al giudicante, di cui non vi è cenno alcuno nel motivo, nè ne lamentano il conseguente omesso esame ovvero un’immotivata disapplicazione. Per l’effetto, il ricorso potrebbe ritenersi generico e pertanto inammissibile.
Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta alla quale i ricorrenti non oppongono argomenti di confutazione e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso, omessa ogni pronuncia sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio stante l’assenza d’attività difensiva della parte intimata.
PQM
La Cotte: dichiara inammissibile il ricorso.
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Numero Protocolo Interno : 71/2012