In tema di spese giudiziali civili, la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all’esito finale della lite, anche nell’ipotesi di giudizio introdotto a seguito di opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Bergamo, Giudice Laura Brambilla, con la sentenza n. 48 del 13 gennaio 2021.
E’ accaduto che una società, nella sua veste di condomina, avanzava opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per il mancato pagamento di oneri condominiali relativi alla gestione dell’anno in corso e di quello precedente.
L’opponente contestava la debenza di diversi importanti, riconoscendo solo in minima parte gli importi indicati nel periodo di gestione 2016/2017 dal Condominio.
Il Tribunale di Bergamo, intervenuto a dirimere la controversia, ha accolto l’opposizione spiegata dalla condomina con revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo medio tempore concesso, riconoscendo però la debenza di una parte della somma non contestata nemmeno dall’opponente.
Alla luce di ciò nel ripartire le spese giudiziali, il Giudice ha affermato l’impossibilità di qualificare il creditore soccombente laddove gli venga riconosciuta una somma seppur minima, requisito che opera anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all’art. 645 c.p.c.
Pertanto, la parte opponente è stata condannata a rimborsare in favore dell’opposta le spese di lite nella misura del 20%.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE GIUDIZIALI: IL CREDITORE-APPELLANTE CHE SI È VISTO RICONOSCERE UNA SOMMA, NON È MAI SOCCOMBENTE
LA CONCLUSIONE NON MUTA PER I GIUDIZI INIZIATI MEDIANTE DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza, Pres. Carleo – Rel. De Stefano | 12.05.2015 | n.9587
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