I nuovi parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n.55 si applicano ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Potenza, Pres. Iannuzzi – Rel. Videtta, con la sentenza del 7 maggio 2020.
Nell’ambito di un giudizio di accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio, il Collegio ha ribadito il principio di cui sopra, espresso per la prima volta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17406 del 25 settembre 2012, in riferimento alle spese giudiziali.
L’appellante, nel caso di specie, è stato condannato, in quanto parte soccombente, al pagamento, in favore delle parti appellate costituite in giudizio, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 10.3.2014 n.55 in riferimento al valore della causa. Il Collegio ha evidenziato, infatti, che le prestazioni professionali rese dai difensori delle costituite parti appellate nel presente giudizio di impugnazione, esauritosi in epoca successiva alla data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti dal decreto ministeriale medesimo.
Si rileva che, per effetto dell’art.1 co.17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, è stato introdotto il comma 1 – quater all’art.13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”. Ai sensi dell’art.1 co.18 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, sicchè, risalendo all’1.1.2013 l’entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno 31 gennaio 2013.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Ordinanza | Corte Di Cassazione, Pres. Oricchio – Rel. Saba | 04.04.2019 | n.9385
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Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. Lombardo – Rel. Fortunato | 24.06.2020 | n.12484
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