In caso di cessazione della materia del contendere, è necessario provvedere al regime delle spese secondo il principio della cd. soccombenza virtuale.
Secondo tale principio, il giudice deve provvedere sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Il procedimento per la consegna della documentazione bancaria ex art. 119 TUB è sottoposto al procedimento di mediazione ai sensi del DLgs. 28/2010.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice A. S. Rabuano, con l’ordinanza del 15 novembre 2018.
Il Giudice, preso atto della cessazione della materia del contendere, si è espresso circa il regime delle spese processuali da applicare.
Al riguardo, l’organo giudicante ha rappresentato la necessità di prendere in considerazione le norme del processo amministrativo, quelle del processo tributario nonché il principio della cd. “soccombenza virtuale”.
Invero, in base al suddetto principio, il Giudice deve provvedere sulle spese delibando il fondamento della domanda, al fine di valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
In altri termini, relativamente alle spese di lite, l’autorità giudiziaria è tenuta a ricostruire, in via meramente ipotetica, quale decisione avrebbe assunto ovvero a stabilire quale delle parti onerare delle spese di giudizio per avere dato causa al processo con il proprio comportamento.
Il Tribunale, con riferimento al caso di specie, ha rilevato che, in ragione dell’omesso esperimento della procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, il processo si sarebbe concluso, pur a fronte del diritto del ricorrente alla consegna della documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB che non è condizionata al previo pagamento di spese all’ente bancario, con una declaratoria di improcedibilità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha compensato tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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