ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di liquidazione delle spese processuali, il limite sancito dall’articolo 91 comma 4 del codice di procedura civile opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non anche per le controversie definite con giudizio secondo diritto.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione con la sentenza 9556 del 30 aprile 2014 in tema di liquidazione delle spese processuali.
Nella fattispecie, era stata sollevata questione di illegittimità costituzionale dell’art. 91 cpc, ma il Collegio ha ritenuto, tuttavia, che la disposizione in questione non fosse applicabile al caso concreto, avente ad oggetto un’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, e che, quindi, la sollevata questione di legittimità costituzionale fosse irrilevante.
Secondo la Suprema Corte, che si è espressa sullo spinoso tema inerente la liquidazione delle spese processuali, il limite sancito dal quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. n. 212 del 2011, conv. in legge n. 10 del 2012, opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d’opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, queste essendo definite – pur se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente millecento euro – con giudizio secondo diritto.
Infatti la limitazione edittale nella liquidazione delle spese in ipotesi di giurisdizione equitativa del gdp si evince chiaramente dall’art. 82 comma 1 cpc che riconosce la possibilità alle parti di stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100,00 e ciò in ragione della presunta semplicità della controversia.
Tuttavia, i giudici della Cassazione hanno precisato che tali limitazioni non sono estensibili né alle controversie in materia di opposizione all’ordinanza-ingiunzione (art. 6 comma 12 del D. Lgs. 150/2011 né ai giudizi di impugnazione dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada (art. 7 comma 10).
Gli Ermellini, infatti, hanno confermato che la esclusione della detta limitazione nelle citate tipologie di controversie, “pur se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 Euro, trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto; in tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità sia dell’opponente che dell’amministrazione di stare in giudizio di persona (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9 e art. 7, comma 8), la difesa tecnica appare in ogni caso giustificata, se non indispensabile, tenuto conto della complessità delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanzionatori di importo inferiore a 1.100,00 Euro“.
La Suprema Corte, in conclusione propone al giudice del rinvio, il riesame del gravame secondo il seguente principio:
“l’art. 91 comma quarto cod. proc. civ., introdotto dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla legge 12 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale, nelle cause previste dall’art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, opera esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e quindi non si applica alle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada“.
Testo del provvedimento
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