Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Sebbene l’art. 669 septies c.p.c. prevede che il Giudice provveda sulle spese del procedimento cautelare con ordinanza – atteso che quest’ultima sia pronunciata prima dell’inizio della causa di merito – deve escludersi, tuttavia, l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 287 c.p.c. per contestare il merito della statuizione sulle spese, in quanto tale il ricorso è esperibile avverso sentenze e ordinanze viziate unicamente da omissioni o errori materiali o di calcolo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, Dott.ssa gioia Assunta con la sentenza del 13.07.2017.
Nella fattispecie in esame, dei debitori conveniva in giudizio una Banca al fine di ottenere la correzione dell’errore materiale di un’ordinanza di rigetto del reclamo avanzato ex art. 669 terdecies in riferimento al capo relativo alla statuizione sulle spese del procedimento cautelare.
Si costituiva, tempestivamente in giudizio la Banca contestando la fondatezza della pretesa attorea, eccependo – nel merito- l’inapplicabilità dell’art. 287 c.p.c. nel caso di specie.
Il giudicante, quanto alla domanda formulata dagli attori circa l’esperibilità dello strumento di cui all’art. 287 c.p.c ha ritenuto di non poter accogliere la relativa richiesta.
Il Giudice, ha dichiarato – nel merito – che sebbene la disposizione richiamata dall’art 669 septies prevede che il Giudice provveda con ordinanza sulle spese di lite atteso che tale provvedimento sia pronunciato prima dell’inizio della causa nel merito, lo strumento delineato ex art. 287 c.p.c. può essere adoperato solo ove si debba provvedere alla correzione materiale di ordinanze o sentenze viziante da omissioni o errori materiali o di calcolo non potendo quest’ultimo essere adoperato per contestare il merito delle statuizioni.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale rigettava la domanda attorea compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: NON LIQUIDABILI NEL PROCEDIMENTO DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI
È IMPOSSIBILE IDENTIFICARE NEL PROCEDIMENTO DI CORREZIONE UNA PARTE SOCCOMBENTE ED UNA VITTORIOSA.
Ordinanza | Corte di Appello di Lecce, dott. Riccardo Mele Presidente dott.ssa Anna Rita Pasca Relatore | 18.12.2014 |
RICORSO PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE – DECORSO DELL’ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA – NOTIFICA ALLA PARTE PERSONALMENTE – NECESSITÀ
QUALORA SIA TRASCORSO OLTRE UN ANNO DAL DEPOSITO DELL’ORDINANZA DI CUI SI È CHIESTA CORREZIONE IL RICORSO DEVE ESSERE NOTIFICATO ALLA PARTE PERSONALMENTE E NON AL DIFENSORE
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 15.02.2013 | n.3827
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