In un giudizio in cui una delle parti sia ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitrice, la parte soccombente condannata alle spese dovrà versare in favore dell’Erario l’intero importo delle spese legali e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/200. Tanto in considerazione che – ragionando in termini differenti – si violerebbe il principio di uguaglianza rispetto alle altre parti soccombenti.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 1192 del 21 ottobre 2021.
Nella fattispecie in esame è accaduto che venivano convenuti in giudizio il conducente di un’autovettura e la società assicurativa, onde richiedere il risarcimento dei danni patiti, in conseguenza di un sinistro stradale occorso in danno di parte attrice.
Il Giudice, intervenuto a dirimere la controversia, ha confermato la veridicità e l’attendibilità della ricostruzione dei fatti rappresentati da parte attrice, sulla scorta di una serie di argomenti di prova tra di loro convergenti e corrispondenti alla versione fornita in citazione (dichiarazione dei testi, confessione del convenuto, perizia medica).
È stato così affermato che in materia di prova, non solo la presunzione ex art. 2729 c.c., ma anche gli argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., possono essere da soli essere sufficienti a fondare il convincimento del Giudice, se tra di loro convergenti.
Ma vieppiù: prima di statuire la condanna delle parti convenute al pagamento in solido del risarcimento del danno in favore di parte attrice, il Giudice ha chiarito che nel caso in cui una delle parti del giudizio sia ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato, se a soccombere è la parte non ammessa, non vi può essere trattamento di favore nei confronti del soccombente.
La rifusione, ex art. 133 DPR n. 115/2002, delle spese processuali va disposta a favore dell’Erario, tenendo presente l’intero importo delle spese e non quello dimidiato liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio ex art. 130 DPR n. 115/2002, atteso che “non si vede perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata, con evidente violazione del principio di uguaglianza, rispetto alle altre parti soccombenti, mentre d’altro canto la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquidato al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del patrocinio nella sua globalità”.
Per tutte le ragioni suesposte, il Giudice ha accolto la domanda attorea con condanna dei soccombenti alla rifusione delle spese processuali per l’intero in favore dell’Erario.
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