Il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.
Questo il principio espresso dal Corte di Cassazione, III sez. civ. Pres. Amendola – Rel. Dell’Utri, con l’ordinanza n. 8146 del 23 aprile 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: IL GIUDICE DEVE RISPETTARE I “MINIMI”
I PARAMETRI PREVISTI DAL D.M. N. 55 DEL 2014 SONO INDEROGABILI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti, Rel. Grasso | 31.08.2018 | n.21487
OMESSA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN DISPOSITIVO
IL PROVVEDIMENTO È EMENDABILE SOLO CON LA PROCEDURA DI CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE
Sentenza | Cass. civ. sez. Unite, Rel. Armano, Pres. Mammone | 21.06.2018 | n.16415
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