Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
Sebbene la domanda monitoria sia stata significativamente ridotta da Euro 101.184,32 ad Euro 24.387,94, tuttavia il Tribunale deve tenere in considerazione -per la regolamentazione delle spese di lite- il rigetto integrale della domanda riconvenzionale avanzata per Euro 147.741,60, circostanza che impedisce qualsivoglia compensazione, anche parziale, delle spese di lite, attesa la (s)proporzione tra la percentuale di riduzione della pretesa di pagamento dell’appaltatore (24%) e di rigetto della domanda riconvenzionale del committente (100%).
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Federico Salmeri con la sentenza del 12 gennaio 2021.
E’ accaduto che un’impresa eseguiva lavori edili di ristrutturazione di un immobile in virtù di contratto di appalto stipulato con un committente.
A fronte del mancato pagamento dell’importo per i lavori eseguiti, l’appaltatore otteneva decreto ingiuntivo, avverso il quale veniva avanzata opposizione dal soggetto committente.
All’esito del giudizio, il Giudice pur accogliendo l’opposizione e rideterminando l’ammontare complessivo delle somme effettivamente dovute all’appaltatore, ha ugualmente condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell’opposta.
In merito, il Tribunale ha statuito che la decisione sulle spese processuali deve essere assunta sulla base della soccombenza, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento a quanto in concreto deciso dal Giudice.
Nel caso di specie il giudicante ha ritenuto che sebbene la domanda monitoria avanzata dall’appaltatore fosse stata significativamente ridotta da Euro 101.184,32 ad Euro 24.387,94, tuttavia deve tenersi in considerazione -per la regolamentazione delle spese di lite- il rigetto integrale della domanda riconvenzionale avanzata dalla committente per la restituzione della somma di Euro 147.741,60.
Questa circostanza impedisce qualsivoglia compensazione, anche parziale, delle spese di lite, attesa la sproporzione tra la percentuale di riduzione della pretesa di pagamento dell’appaltatore (24%) e di rigetto della domanda riconvenzionale del committente (100%).
Per tali ragioni il Giudice ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: LA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO NON LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE
IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE LA LITE VENGA DEFINITA PER UNA QUESTIONE DI RITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. Lombardo – Rel. Fortunato | 24.06.2020 | n.12484
SPESE PROCESSUALI: LA SOCCOMBENZA È RIMESSA AL POTERE DECISIONALE DEL GIUDICE DI MERITO
LE SPESE NON POSSONO MAI ESSERE POSTE A CARICO DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 17.01.2014 | n.892
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