In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi – in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 quale norma speciale rispetto al D.M. n. 140 del 2012 – deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. Relative tabelle che, nonostante l’abolizione dei minimi tariffari tra professionista e cliente, mantengono la loro efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza. Il giudice del merito non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -5, Pres. Mocci – Rel. La Torre, con l’ordinanza n. 165 dell’8 gennaio 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE GIUDIZIALI: retroattività dei parametri forensi per le cause in corso
Il D.M. n. 55/2014 si applica nei casi in cui il professionista non ha ancora completato la propria prestazione
Sentenza | Corte d’Appello di Potenza, Pres. Iannuzzi – Rel. Videtta | 07.05.2020
Si tratta di un’attività discrezionale del giudice chiamato a liquidare i compensi spettanti al difensore
Decreto | Tribunale di Vicenza, Pres. Rel. Limitone | 11.05.2020
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno