In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse; mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (nella specie, avente ad oggetto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo, nonostante l’accoglimento dell’opposizione, l’opponente era stata condannata al pagamento di una somma, sia pure inferiore rispetto a quella richiesta dalla creditrice; l’esito non interamente vittorioso aveva giustificato, pertanto, la condanna al pagamento di parte delle spese processuali, in ragione della “prevalente soccombenza” dell’opponente) (vedi Cassazione civile sez. II, 07/03/2012, n.3595).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Livorno, Giudice Luigi Nannipieri, con la sentenza n. 4 del 4 gennaio 2021.
E’ accaduto che uno studio associato ricorreva in via monitoria al fine di ottenere il pagamento di un importo, non corrisposto, per attività professionale svolta nei confronti di un cliente.
Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal ricorrente, presentava opposizione l’ingiunto.
Il Giudice di Pace, investito del giudizio, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo concesso all’associazione professionale.
Quest’ultima impugnava la decisione dinanzi al competente Tribunale il quale, all’esito del giudizio, accoglieva in parte l’appello.
Tale decisione con conseguente parziale soccombenza di entrambe le parti, consentiva al Giudice di affermare che, in tema di spese processuali, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.
Nel caso di specie, il Giudice ha parzialmente accolto l’appello, confermato la revoca del decreto ingiuntivo e condannato il cliente al pagamento di una minor somma.
Ciò ha consentito di poter operare una compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: LA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO NON LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE
IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE LA LITE VENGA DEFINITA PER UNA QUESTIONE DI RITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. Lombardo – Rel. Fortunato | 24.06.2020 | n.12484
SPESE PROCESSUALI: LA SOCCOMBENZA È RIMESSA AL POTERE DECISIONALE DEL GIUDICE DI MERITO
UDICE DI MERITOLE SPESE NON POSSONO MAI ESSERE POSTE A CARICO DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 17.01.2014 | n.892
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