ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Appello di Lecce, dott. Riccardo Mele Presidente dott.ssa Anna Rita Pasca Relatore, con l’ordinanza del 18 dicembre 2014.
Nel caso di specie, veniva chiesto alla Corte di liquidare a titolo di compensi per il grado di appello un importo maggiore liquidato nel dispositivo della sentenza della stessa Corte ritenendo tale importo “incoerente” con la motivazione sulle spese.
La Corte di Appello, premesso che “diversa determinazione dei compensi professionali implica non già una mera rettifica di dati formali sulla base di divergenza tra il contenuto concettuale della decisione e la sua materiale rappresentazione grafica, bensì una diversa e discrezionale determinazione delle competenze del difensore” ha ritenuto, poi, che “non vada in questa sede adottata alcuna statuizione in ordine a spese processuali del procedimento di correzione di errore materiale”.
Secondo la giurisprudenza unanime il procedimento di correzione ha, infatti, natura amministrativa essendo finalizzato a rimediare ad un vizio meramente formale, lasciando intatto il contenuto concettuale della decisione (ex plurimis, Cass. civ. Sez. III Sent., 31-03-2007, n. 8060).
Pertanto, la giurisprudenza esclude che nel procedimento di correzione degli errori materiali possa farsi luogo ad una pronuncia sulle spese processuali, data l’impossibilità di identificare nel procedimento una parte soccombente ed una vittoriosa.
In conclusione, considerato che l’errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ. è quello che sia prodotto da una semplice svista o lapsus calami (Cass. 17 maggio 1974 n. 1440; 23 novembre 1999 n. 12982), è da escludere la pronuncia sulle spesse processuali nel procedimento di correzione dell’errore materiale atteso che la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che fanno riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza.
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 16/2014