In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all’art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev’essere compiuta in rapporto all’esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Bisogni – Rel. Mercolino, con l’ordinanza n. 4860 del 23 febbraio 2024.
L’Azienda Sanitaria Locale conveniva in giudizio un titolare di una farmacia, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 32.186,57, oltre interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo per forniture di medicinali effettuate nel mese di settembre 2010 in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
A sostegno dell’opposizione, l’attrice eccepiva l’inapplicabilità del tasso d’interesse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002. Il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione.
L’Asl proponeva impugnazione, la quale veniva accolta dalla Corte d’appello di Salerno, che con sentenza revocava il decreto ingiuntivo, condannando l’Asl al pagamento degl’interessi legali sulla somma di Euro 32.186,57, con decorrenza dalla domanda, e il titolare della farmacia convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.235,00 per compensi.
Quest’ultimo ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per averlo condannato al pagamento delle spese processuali, senza tenere conto dell’esito del giudizio, contrassegnato dall’accoglimento del gravame nella sola parte riguardante la misura degl’interessi. Premesso che l’Asl non aveva mai contestato il credito azionato per sorte capitale, avendo anzi provveduto al pagamento del relativo importo, egli ha sostenuto che il riconoscimento della fondatezza della pretesa comportasse la soccombenza dell’Asl o quanto meno una soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione delle spese, in applicazione del principio di causalità.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso in quanto “la sentenza impugnata, pur avendo riformato quella di primo grado, nella parte riguardante la misura degl’interessi, non ha rigettato integralmente la domanda proposta dal ricorrente nel procedimento monitorio, ma ha dato atto dell’intervenuta corresponsione della somma dovuta a titolo di corrispettivo per le prestazioni farmaceutiche, a seguito della transazione conclusa tra le parti nel corso del giudizio, e per tale ragione si è astenuta dal pronunciare in ordine al pagamento della sorte capitale, limitandosi a revocare il decreto ingiuntivo ed a condannare l’Asl al pagamento degl’interessi legali.”
Per gli Ermellini “L’accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell’opponente, non avrebbe consentito di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi nel caso in esame una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l’intervenuta revoca del decreto ingiuntivo.”
La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata nei limiti segnati dall’accoglimento del primo motivo d’impugnazione e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la rinnovazione del regolamento delle spese del giudizio di appello, compensate per la metà, avuto riguardo all’accoglimento dell’unico motivo di opposizione formulato dall’Asl avverso il decreto ingiuntivo, e per il residuo poste a carico dell’opponente, in qualità di parte soccombente, con liquidazione come da dispositivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DI – SPESE GIUDIZIALI: IL CREDITORE NON PUÒ MAI ESSERE CONDANNATO IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI UNA MINOR SOMMA
IN TALI IPOTESI NON È MAI SOCCOMBENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Lombardo – Rel. Abete | 27.08.2020 | n.17854
SPESE PROCESSUALI: LA CONDANNA AL PAGAMENTO DEVE ESSERE IMPUTATA ALLA PARTE CONCRETAMENTE SOCCOMBENTE
LA CONDANNA PUÒ ESSERE ESTESA AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE
Sentenza | Tribunale Milano, Giudice Federico Salmeri | 12.01.2021 |
SPESE PROCESSUALI: LA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO NON LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE
IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE LA LITE VENGA DEFINITA PER UNA QUESTIONE DI RITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. Lombardo – Rel. Fortunato | 24.06.2020 | n.12484
SPESE PROCESSUALI: LA SOCCOMBENZA È RIMESSA AL POTERE DECISIONALE DEL GIUDICE DI MERITO
LE SPESE NON POSSONO MAI ESSERE POSTE A CARICO DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 17.01.2014 | n.892
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