L’inquadramento giuridico della custodia è stato oggetto di un ampio dibattito e nel tempo si sono superate le teorie che la riconducevano al contratto di deposito o all’istituto della rappresentanza, per lasciare spazio alle teorie pubblicistiche che considerano il custode un ausiliario del Giudice (così in motivazione Cass. Sez.Unite 16/5/2013 n. 11830).
Secondo il principio generale espresso dall’art. 67 co. 2 cpc, il custode ha l’obbligo di conservare ed amministrare il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le direttive impartire dal Giudice ed è responsabile penalmente e civilmente.
Le ipotesi di responsabilità penale si individuano negli artt. 334 e 335 cp e sono riferite ai casi di sottrazione o danneggiamento delle cose in custodia, nonché alla violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia e alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice; mentre il custode è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, nel caso di mancata conservazione dei beni oppure quando pur disponendo dei fondi necessari e benchè autorizzato dal Giudice ometta di svolgere l’attività diretta a mantenerli o renderli produttivi.
Il custode è, inoltre, responsabile ai sensi dell’art. 2051 cc del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che non provi il caso fortuito. Tuttavia, tale responsabilità concorre con quella del proprietario che ha mantenuto un potere sulla cosa.
In nessun caso il risarcimento del danno conseguente alla violazione degli obblighi di custodia può essere posto a carico della procedura, in quanto si tratta di un debito personale.
Il custode, terminato l’incarico, deve presentare il conto della gestione con il quale giustificare eventuali spese sostenute.
FOCUS
La custodia dura fino alla vendita o all’assegnazione delle cose pignorate ovvero all’estinzione della procedura.
Avv. Antonio De Simone
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno