Com’è noto, il c.d. “Split Payment” è uno speciale meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, con il quale si consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta dovuta: con tale sistema di scissione dei pagamenti, le PA devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Tra le principali misure introdotte dal decreto legge 50/2017 (c.d. “Manovrina 2017”) come convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, va segnalata l’estensione dell’ambito applicativo del dello split payment anche alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2017, prevista all’articolo 1 del cennato DL.
Con la Circolare n. 27/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito opportuni chiarimenti sulle modifiche alla disciplina dello split payment introdotte dalla menzionata manovra correttiva, concernenti, in particolar modo, l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione.
In particolare è stato chiarito che l’espressa individuazione dei soggetti per i cui acquisti trova applicazione tale meccanismo viene effettuata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze con appositi elenchi, l’inclusione nei quali determina un effetto costitutivo; in sede di prima applicazione occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, in data 31 ottobre 2017.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, una rilevante esclusione è relativa alle fattispecie in cui “il fornitore abbia già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli, in forza di un provvedimento giudiziale” come accade, dunque, nelle procedure esecutive immobiliari, nelle quali al professionista delegato viene assegnato un fondo spese per pagare, di volta in volta, le spese di pubblicità che dovranno essere sostenute nel corso della procedura.
Detta Circolare stabilisce dunque che, in deroga alla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, i pagamenti effettuati dai delegati attingendo ai fondi spese andranno effettuati applicando l’ordinario regime IVA.
Per un maggiore approfondimento si allega circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 27/E del 7 novembre 2017.
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