Testo massima
L’istituto della cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese non è alfine utilmente invocabile quando si discorra dell’adempimento pubblicitario della cancellazione della società ai sensi dell’art. 2495 cc, perché questo adempimento, legato all’approvazione del bilancio di liquidazione, rappresenta l’epilogo della vicenda societaria e segna di questa il momento estintivo. Un simile adempimento è rimesso unicamente ai liquidatori, per l’ovvia ragione che da tale momento, per le obbligazioni sociali insoddisfatte, risponderanno i soci, o i liquidatori stessi, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9007 del 18 aprile 2014 in merito alla sussistenza o meno dell’obbligo di pagamento del tributo annualmente dovuto per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata aveva infatti proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con cui la Camera di Commercio di Bari aveva richiesto il versamento della somma dovuta a titolo di diritto camerale. L’opposizione fu accolta sia in prima che in seconda istanza dai giudici tributari poiché la ricorrente aveva – da tempo – provveduto a depositare il bilancio finale di liquidazione, sebbene non fosse stata disposta la cancellazione dal registro delle imprese. La Commissione tributaria regionale evidenziò tuttavia che la cancellazione dal registro delle imprese avrebbe comunque dovuto essere eseguita d’ufficio a fronte della messa in liquidazione della società..
L’ente creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione contestando – in particolare – la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2495 cc e dell’art. 2491 cc.
Si rammenta che secondo quanto previsto dall’art. 2191 cc, il giudice del registro può ordinare la cancellazione d’ufficio in presenza di una iscrizione irregolare perché avvenuta in assenza della condizioni richieste dalla legge. A ciò si aggiunte il fatto che una iscrizione può essere disposta d’ufficio a norma dell’art. 2190 cc soltanto nel caso in cui si tratti di una iscrizione obbligatoria e venga disposta su ordine del giudice del registro. L’art. 2191 cc va però anche coordinato con quanto disposto dal DPR 23 luglio 2004 n. 247 che prevede un procedimento specifico per l’iscrizione d’ufficio della cancellazione dal registro delle imprese di determinate tipologie di imprenditori: imprenditori individuali, imprese artigiane e società di persone.
Non si deve inoltre tralasciare il fatto che la cancellazione d’ufficio dal registro di dette imprese può essere disposto a norma del DPR 23 luglio 2004, n. 247 soltanto in presenza di specifiche condizioni. Per quanto concerne le imprese individuali, la cancellazione d’ufficio è infatti disposta per il decesso o l’irreperibilità dell’imprenditore o per il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi oppure per la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata. La cancellazione d’ufficio delle società di persone può essere invece ordinata nel caso di irreperibilità presso la sede sociale, mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, mancanza del codice fiscale, mancata ricostituzione dei soci nel termine di tre mesi o decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita. I requisiti previsti per la cancellazione d’ufficio delle imprese individuali e delle società di persone trovano applicazione anche con riferimento alle imprese artigiane a seconda della propria forma giuridica.
La disciplina prevista dal DPR 23 luglio 2004 n. 247 non può pertanto trovare applicazione per una tipologia indistinta di imprese.
Alla luce del quadro normativo sopra richiamato, i giudici di legittimità hanno indi ritenuto errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il deposito del bilancio di liquidazione avrebbe dovuto determinare come conseguenza la cancellazione d’ufficio della società.
La cancellazione della società così come regolata dall’art. 2495 cc non può dunque dirsi collegata all’istituto della cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ex art. 2191 cc. Ciò in ragione del fatto che la cancellazione della società ex art. 2495 cc è un adempimento che deve essere svolto dai liquidatori dopo aver approvato il bilancio finale di liquidazione, la cui deliberazione costituisce il momento estintivo della società stessa. Con la cancellazione della società infatti i creditori sociali non soddisfatti possono – a norma dell’art. 2495, comma 2, cc – far difatti valere i loro crediti sia nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione sia nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
La Corte di Cassazione ha pertanto evidenziato che nonostante la società avesse depositato il bilancio finale di liquidazione non era stata tuttavia cancellata dal registro delle imprese da parte dei liquidatori ai sensi dell’art. 2495 cc, donde la stessa non poteva essere cancellata d’ufficio e doveva ritenersi obbligata alla liquidazione del diritto camerale.
Testo del provvedimento
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