ISSN 2385-1376
Testo massima
Anche per le società a responsabilità limitata, pur nell’impianto conseguente alla riforma del 2003, sussiste la legittimazione della società e dei creditori sociali all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Di talché, sussiste la legittimazione all’esercizio di tali azioni ex art.146 l.f. da parte del curatore una volta intervenuto il fallimento dell’ente.
È questo il principio disposto dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d’impresa, del 02/10/2013.
Nel caso di specie, il Fallimento di una società a responsabilità limitata aveva proposto azione di responsabilità avverso l’amministratore unico della società fallita ritenendo che l’amministratore, pur dopo la perdita del capitale, avesse continuato la gestione sociale in una prospettiva di continuità aziendale non sussistente, in particolare mantenendo il rapporto di lavoro con i dipendenti, ma non pagando i relativi contributi previdenziali e così accumulando ulteriori passività. Il convenuto, al contrario, aveva eccepito la nullità della citazione e la carenza di legittimazione del curatore all’azione di responsabilità.
Orbene, il Tribunale adito, chiamato a pronunciarsi sulla questione inerente la legittimazione in capo al curatore fallimentare all’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, ha concluso per l’accoglimento della domanda, dichiarando la responsabilità dell’amministratore.
Infatti il Tribunale, ritenendo di condividere orientamenti già espressi da altri Tribunali nonché in proprie precedenti pronunce in tema di configurabilità anche per le società a responsabilità limitata, pur nell’impianto conseguente alla riforma del 2003, di legittimazione della società e dei creditori sociali all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ha affermato il principio della legittimazione all’esercizio di tali azioni ex art.146 L.F. da parte del curatore una volta intervenuto il fallimento della società.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente relatore
dott. ANGELO MAMBRIANI Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 62257/2011 promossa da:
FALLIMENTO E SRL
ATTORE
contro
G. N. con il patrocinio dell’avv, elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Il FALLIMENTO E SRL ha svolto azione di responsabilità nei confronti di G. N., amministratore unico della E SRL dal 1996 fino alla dichiarazione di fallimento della società, pronunciata il 9 aprile 2010, nonchè socio detentore del 98% del capitale della società dal 1991, illustrando in citazione:
– l’inerenza dell’ultimo bilancio approvato all’esercizio chiuso il 30.6.1998 (cfr. doc.5);
– l’aggiornamento del libro inventari al 30.6.1996;
– l’avere la srl lavorato sempre in perdita dal 1999, con conseguente imputazione di tutti i debiti societari all’operato del N., in particolare lo stesso avendo omesso l’accertamento dello stato di scioglimento dell’ente nel corso dell’esercizio 1999, con conseguente aggravamento del dissesto, e quantificando i danni prodotti dalla mala gestio del convenuto nell’importo di euro 655.335,67, pari all’ammontare dei crediti tributari e previdenziali ammessi al passivo, ovvero, quantomeno, in euro 133.313,03, pari alla frazione di tali crediti corrispondente a interessi di mora e sanzioni.
Il convenuto ha contrastato la domanda avversaria:
– eccependo la nullità della citazione e la carenza di legittimazione del curatore all’azione di responsabilità dei creditori, non più prevista in tema di srl dopo la riforma del 2003,
– nonchè, nel merito sottolineando:
o l’assenza di ogni propria responsabilità quanto al mancato pagamento delle cartelle esattoriali, in assenza di fondi sociali per farvi fronte;
o la intervenuta ricapitalizzazione della società nel corso dell’esercizio 30.6.1998/30.6.1999;
o la non ricorrenza, in concreto, di alcun aggravamento della situazione debitoria della società, avendo anzi egli provveduto con il proprio personale patrimonio a far fronte a vari debiti sociali.
Dichiarata dal g.i. alla prima udienza la nullità dell’atto di citazione ex art 164 cpc, il FALLIMENTO ha quindi depositato nel termine assegnatogli memoria integrativa, con la quale:
– ha affermato la configurabilità, anche dopo la riforma del 2003, di azione di responsabilità dei creditori sociali di srl, richiamando al riguardo l’orientamento di merito prevalente;
– nel merito ha ribadito:
o la carenza di bilanci approvati e depositati per il periodo successivo al 30.6.1998, essendo stati consegnati dal N. solo dei “fogli” recanti bozze di bilanci successivi (cfr. sub doc.10);
o la intervenuta perdita del capitale sociale fin dall’esercizio 1999, posta la consistenza e la riferibilità temporale dei debiti tributari accertati in sede fallimentare, debiti in realtà via via artificiosamente diminuiti quanto alla componente relativa agli interessi e alle sanzioni nei “fogli” contabili predisposti dal N. al fine di far risultare ancora presente il capitale minimo dell’ente;
o la mancata prova di ogni ricapitalizzazione della società;
o la conseguente responsabilità in capo al N. per l’intero ammontare dai debiti tributari e previdenziali maturati nel periodo di indebita prosecuzione dell’attività sociale, e, dunque, a far data dall’esercizio 1999, o, al più a far data dal 30.6.2002, epoca nella quale il patrimonio netto risulta comunque negativo.
Solo il FALLIMENTO attore ha poi depositato memoria nel termine assegnato ex art.183 sesto comma cpc, svolgendo richiesta di CTU contabile: all’udienza dell’11.12.2012, fissata per la comparizione personale delle parti, si è quindi presentato ancora solo il curatore del FALLLIMENTO, il quale ha ribadito che “il convenuto pur dopo la perdita del capitale, ha continuato la gestione sociale in una prospettiva di continuità aziendale non sussistente, in particolare mantenendo il rapporto di lavoro con i dipendenti, ma non pagando i relativi contributi previdenziali e così accumulando ulteriori passività. Precisa che il passivo è rappresentato al 99% da obbligazioni tributarie previdenziali relative appunto al mancato pagamento delle ritenute e dei contributi dei dipendenti. In sostanza le prestazioni fornite dalla società nel periodo di prosecuzione della società nonostante lo stato di scioglimento hanno fornito ricavi sufficienti solo al pagamento degli stipendi ai dipendenti ma non i relativi contributi e ritenute.”
Nelle difese conclusionali il convenuto, costituitosi con nuovo difensore, ha ribadito le proprie eccezioni preliminari di nullità della citazione e di carenza di legittimazione del curatore all’azione di responsabilità, nel merito entrambe le parti ribadendo poi le contrapposte posizioni.
All’esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che le eccezioni preliminari di parte convenuta siano infondate e che la domanda dell’attore possa essere accolta nei limiti di cui infra.
Al riguardo va infatti rilevato:
– quanto alla eccezione preliminare in tema di carenza di legittimazione del curatore:
o che il Tribunale condivide l’orientamento già espresso da altri Tribunali nonchè in proprie precedenti pronunce in tema di configurabilità anche per le srl, pur nell’impianto normativo conseguente alla riforma del 2003, di legittimazione della società e dei creditori sociali all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, con conseguente legittimazione all’esercizio di tali azioni ex art.146 LF da parte del curatore una volta intervenuto il fallimento dell’ente (cfr. sul punto, ad esempio, le sentenze di questo Tribunale 18.2.2013 nel proc. n.55587/2011 e 11.11.2010 nel proc. n.56062/2008, alla cui motivazione si fa qui espresso riferimento; nello stesso senso cfr. anche Cass. n.17121/2010);
– quanto alla eccezione di nullità della citazione:
o che la carenza di illustrazione dei fatti costitutivi inerenti alla domanda risarcitoria rilevata alla prima udienza dal g.i. appare superata dal tenore della memoria integrativa depositata dall’attore il 6.4.2012, nella quale il FALLIMENTO ha chiarito l’addebito rivolto al convenuto quanto alla prosecuzione dell’attività sociale pur in situazione di perdita del capitale sociale e il conseguente danno, corrispondente al maturare di ulteriori obbligazioni tributarie e previdenziali;
– quanto al merito dell’addebito rivolto al N.:
o che la perdita del capitale sociale va ritenuta verificatasi, secondo la prospettazione subordinata del FALLIMENTO, nel corso dell’esercizio chiusosi al 30.6.2002.
Riguardo a tale ultimo punto va in particolare considerato che -secondo la prospettazione principale del FALLIMENTO- dal raffronto tra l’ultimo bilancio depositato relativo all’esercizio chiuso al 30.6.1998 (cfr. doc.5), le bozze dei bilanci successivi (cfr. sub doc.10) e la consistenza nonchè composizione dei debiti tributari/previdenziali di cui allo stato passivo (cfr. docc. 6, 7, 8, 13) emergerebbe l’inattendibilità dei dati contabili più recenti, recanti una diminuzione della passività erariale smentita dal tenore delle cartelle esattoriali: tale ragionamento probatorio non sembra peraltro confermato dalla composizione dei crediti tributari e previdenziali insinuati al passivo, in particolare dai dati di cui ai prospetti sub doc.8 potendosi ricavare un ammontare dei debiti tributari e previdenziali non soddisfatti e relativi ai periodi impositivi dal 2000 all’indietro di entità non maggiore di quelle indicate nei “bilanci informali” redatti dal N. in riferimento all’esercizio chiuso al 30.6.2000.
In difetto di precisi riscontri alla prospettazione del fallimento la perdita del capitale va quindi fatta risalire, come sostenuto in via subordinata dal FALLIMENTO, al momento di chiusura dell’esercizio 30.6.2001/30.6.2002, esercizio al termine del quale, come affermato dal FALLIMENTO (cfr. pag.9 memoria integrativa, punto 4) senza alcuna specifica smentita avversaria, il patrimonio netto risulta negativo, con conseguente obbligo gestorio di accertamento dello stato di scioglimento: obbligo che risulta pacificamente non adempiuto dal N., il quale dal 1° luglio 2002 ha invece dato luogo a una indebita prosecuzione dell’attività in stato di scioglimento, attività in sostanza “finanziata” dall’erario, con esiti pregiudizievoli per la società e per i creditori sociali rappresentati dalla ulteriore formazione di debiti previdenziali e tributari.
Debiti, va aggiunto, per il cui assolvimento la stessa difesa del convenuto ha illustrato non vi era capienza nelle casse sociali, così, in concreto, descrivendo una situazione di insolvenza dell’ente rispetto alla quale l’organo gestorio, lungi dall’assumere le doverose iniziative liquidatorie e/o concorsuali, ha dannosamente protratto la vita dell’ente.
La quantificazione del danno risarcibile può quindi essere condotta, sulla scorta della documentazione prodotta e senza necessità di particolari approfondimenti contabili:
– deducendo, o dal totale delle poste ammesse al passivo per ragioni di credito tributarie e previdenziali, totale ricavabile dallo stato passivo e pari ad euro 655.222,90,
– l’ammontare (ricavabile in particolare dalle cartelle esattoriali prodotte sub 13 dall’attore) delle ragioni di credito tributarie e previdenziali riferite alla annualità 2002 e a quelle precedenti,
– così pervenendosi a un ammontare di debiti tributari/previdenziali maturati dal 2003 al fallimento per euro 41.000,00 arrotondati,
– ammontare da aumentare poi in via equitativa,
o in considerazione della consistenza (come sopra ricavabile) dei debiti tributari e previdenziali maturati nella annualità 2002, nel cui secondo semestre la prosecuzione dell’attività risulta comunque indebita con conseguente carattere pregiudizievole anche delle passività erariali maturate in tale secondo semestre,
– ad euro 100.000,00.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento in favore dell’attore di tale importo di euro 100.000,00, al riguardo dovendosi solo ancora osservare come tale conclusione condannatoria non possa essere inficiata dalle considerazioni di cui alla difesa conclusionale del N. circa propri interventi per la copertura di debiti sociali in particolare nei confronti di istituti di credito, trattandosi di interventi la cui specificazione e dimostrazione probatoria risulta tardivamente effettuata solo in sede appunto di difesa conclusionale e, in ogni caso, neppure danti causa a specifiche conclusioni in termini di compensazione.
Le spese di causa seguono la soccombenza del convenuto e possono essere liquidate, in considerazione della natura della controversia, della attività difensiva svolta nonchè dell’ammontare della condanna e di ogni altro elemento rilevante 1, in euro 7.500,00 oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda del FALLIMENTO attore, accertata la responsabilità del convenuto G. N., liquida il danno in euro 100.00,00 e conseguentemente condanna il convenuto al pagamento in favore del FALLIMENTO attore dell’importo di euro 100.000,00;
2. condanna il convenuto alla rifusione in favore dell’attore delle spese di lite, spese che liquida in euro 7.500,00, oltre cpa, disponendo che il convenuto esegua il pagamento di tale importo a favore dello Stato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 23 maggio 2013
Il Presidente estensore Elena Riva Crugnola
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Numero Protocolo Interno : 601/2013