ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione della sentenza l’avv. Donato Patera del Foro di Palmi
Lo stato di insolvenza non si identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale.
Anche in presenza di una esposizione debitoria superiore ai ricavi ed al reddito, è possibile che l’imprenditore continui a godere di credito bancario e sia di fatto in condizioni di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Questi i principi affermati dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 182 del 14 maggio 2014 resa in un giudizio ex art. 18 l.f.
Nel caso di specie, una ditta individuale proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento lamentando che la detta sentenza fosse intervenuta oltre il termine di decadenza annuale di cui all’art. 10 l.f.; la nullità dell’originario ricorso per violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c; ed altresì, la violazione dell’art. 1 l.f. relativo allo stato di insolvenza insussistente.
La Corte ha ritenuto meritevole di accoglimento l’ultimo motivo di doglianza relativo alla sussistenza dello stato di insolvenza disciplinato dall’art. 5 l.f., il quale stabilisce al primo comma che “l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito” mentre al secondo precisa che “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni“.
Nel caso di specie, infatti, il Collegio ha rilevato che pur essendo significativa l’esposizione debitoria dell’imprenditore, non vi era, però, l’impossibilità di far fronte “regolarmente“, ossia con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte.
L’imprenditore individuale dimostrava in appello di essere titolare oltre che di pensione anche di titoli e fondi presso le banche e di essere, altresì, comproprietario di un immobile di non trascurabile valore.
Per questi motivi i giudici non hanno ritenuto che sussistesse il presupposto oggettivo del fallimento atteso che “l’accertamento dello stato di insolvenza, come sopra inteso, non si identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale” e, dunque, “anche in presenza di una esposizione debitoria superiore ai ricavi ed al reddito, è possibile che l’imprenditore continui a godere di credito bancario e sia di fatto in condizioni di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni“.
Pertanto, la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per la dichiarazione di fallimento pronunziata dal tribunale ed ha dunque concluso con l’accoglimento del reclamo proposto dall’imprenditore.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 571/2014