In materia di ammissione al passivo, non è corretto ritenere che per effetto della risoluzione ex lege determinata dalla dichiarazione di fallimento, venga posto nel nulla il piano di ammortamento regolato nel mutuo.
Lo scioglimento ex lege opera per il futuro, cancellando ex nunc gli effetti del contratto stipulato e impedendo alla Banca di richiedere la quota di interessi corrispettivi conteggiati nel piano di ammortamento in relazione alle rate da scadere”; inoltre, la circostanza che la rata di mutuo non costituisce una voce unitaria di debito, essendo composta, secondo il piano di ammortamento, di una parte di capitale e di una parte di interessi corrispettivi (in rapporto variabile nella successione delle rate) non porta ad una diversa conclusione: alla componente interessi spetta il rango ipotecario per effetto dell’estensione del privilegio ipotecario agli interessi compensativi dovuti ex art. 2855 c.c., comma 2, essendo gli “interessi dovuti” quelli risultanti dal piano di ammortamento in relazione alla rate scadute nel limite del biennio.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Cristiano –Rel. Campese, con la sentenza n. 33474 del 11.11.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTERESSI POST-FALLIMENTARI: SEMPRE DOVUTI IN CASO DI RITORNO IN BONIS DALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA
LA SOSPENSIONE DEL DECORSO DEGLI INTERESSI VALE SOLO ALL’INTERNO DEL CONCORSO
Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta | 09.07.2020 | n.14527
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