In materia di ammissione allo stato passivo, nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l’azione revocatoria, dato che la legge consente al giudice delegato l’indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore medesimo, nè quest’ultimo è tenuto a proporre in via riconvenzionale tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi della L.Fall., art. 98, essendo sufficiente che si limiti a richiedere il rigetto della opposizione allo stato passivo; ne consegue che, in difetto di espressa domanda giudiziale di revoca, la richiesta del curatore non ha carattere autonomo, con la conseguenza che il mancato riconoscimento, da parte del giudice delegato, di un credito o di un privilegio, resta circoscritto nell’ambito della verifica dello stato passivo, ambito al quale è strettamente funzionale l’eccezione di revocatoria in via breve.
Tale principio trova applicazione anche nei confronti del creditore che impugni lo stato passivo ai sensi della L. Fall., art. 98, comma 3.
In quanto portatore non solo dei propri interessi, ma anche di quelli di tutti gli altri creditori, egli è legittimato ad esercitare tutte le azioni volte ad escludere o postergare i crediti ammessi, ivi compresa l’azione revocatoria ordinaria, non potendo l’inerzia del curatore – che abbia omesso di far valere, in via di eccezione, la revocabilità del credito o della garanzia in sede di accertamento del passivo o che non abbia impugnato il provvedimento di rigetto dell’eccezione regolarmente proposta – pregiudicare le ragioni degli altri, incolpevoli, creditori.
Sulla base di tali premesse, può affermarsi che la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto – laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo sia quello di azzerare la preesistente obbligazione – può essere oggetto di revocatoria, posto che “la garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto” (Cass. 3955/2016); questa Corte ha invero aggiunto, con portata generale del principio, che il curatore, ricorrendone i presupposti, può impugnare l’intera operazione per farne dichiarare l’inefficacia, in quanto diretta, per un verso, a estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate, per altro verso, a costituire una garanzia per detti debiti preesistenti, “dovendosi riconoscere l’utilità della banca non nella contrazione del mutuo in sè ma nel suo impiego come fattore ristrutturativo di un passivo almeno in parte e consistentemente diverso.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Ferro, con l’ordinanza n. 22667 del 11 agosto 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO: IL CURATORE PUÒ PRESENTARE NUOVE ECCEZIONI
NON OPERA LA PRECLUSIONE EX ART. 345 C.P.C. IN MATERIA DI IUS NOVORUM
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez VI, Pres. Ferro – Rel. Campese | 10.06.2021 | n.16324
MUTUO FONDIARIO: AMMISSIONE AL PASSIVO ANCHE SE STIPULATO PER ESTINGUERE UN DEBITO PREESISTENTE
AI FINI DELLA PROVA DEL CREDITO VALE L’ACCREDITO DELLA SOMMA SU CONTO CORRENTE DEL MUTUATARIO
Decreto | Tribunale di Napoli, giudice relatore Dott. De Matteis | 25.02.2014
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: AMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI
SI TRATTA DI UN GIUDIZIO DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO DI COGNIZIONE, AUTONOMAMENTE DISCIPLINATO DALLA L. FALL., ARTT. 98 E 99
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Caiazzo | 25.02.2020 | n.4952
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