Fra le misure adottate dal Decreto Rilancio, vi è la sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni fino al 31 agosto (art. 152). Il dl stabilisce che sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima dell’entrata in vigore della novella, dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La norma fa riferimento a tutti i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Di conseguenza, le somme in oggetto ritornano nella piena disponibilità del debitore. Al termine della moratoria, il datore di lavoro riprende a effettuare le trattenute, senza necessità di una ulteriore notifica dell’atto di pignoramento.
In allegato l’articolo 152 del c.d. Decreto Rilancio
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