L’uso civico è un diritto reale di godimento esercitato dai membri di una comunità, anche come singoli, su beni immobili di un determinato territorio, ovvero su terreni di proprietà pubblica o di privati traendo utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.
Il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimila ad un bene appartenente al demanio, lo rende incommerciabile.
Conseguentemente, il bene insistente su terreno gravato da uso civico non può essere oggetto di esecuzione forzata, in quanto non è possibile configurare per esso neppure la c.d. “sdemanializzazione” di fatto.
Sul punto i giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 19792 del 28/9/2011, hanno fornito una chiara indicazione confermando che “non è suscettibile di espropriazione forzata un bene soggetto ad uso civico in considerazione del particolare regime cui è sottoposta l’unità immobiliare stessa, che la rende assimilabile ad un bene demaniale. Ne consegue che il vincolo, di carattere pubblicistico, impresso sul bene ne inibisce la circolazione. Pertanto, l’incommerciabilità si estende a qualunque tipo di circolazione ivi compresa quella che deriva dal processo di esecuzione.”
In presenza di simili “vincoli”, l’alienazione degli immobili è legittima soltanto su espressa autorizzazione, concessa nei casi e modi di legge (art. 12 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e art. 39 r. d. 26 febbraio 1928, n. 332) o, per i terreni sfruttabili per la coltura agraria, in seguito ad affrancazione del canone enfiteutico da parte degli assegnatari ai sensi dell’art. 21 l. 16 giugno 1927, n. 1766.
L’incommerciabilità deriva dalla preminenza dell’interesse pubblico che ha impresso al bene immobile il vincolo dell’uso civico vietandone qualsiasi circolazione, compresa quella coattiva derivante dal processo esecutivo che è, come noto, posto a tutela dell’interesse del singolo creditore e che, dunque, soccombe dinanzi al carattere superindividuale e “lato sensu” pubblicistico dell’interesse legittimante l’imposizione dell’uso civico.
La presenza di “usi civici” sull’immobile ipotecato emerge, solitamente, in sede di perizia redatta dall’esperto stimatore, il quale – oltre alle risultanze ipo-catastali – esegue verifiche presso i competenti uffici regionali, segnalando la presenza del vincolo.
Preso atto dell’insistenza di usi civici sul fondo espropriato (o sul quale è edificato l’immobile espropriato), il giudice dell’esecuzione non può che dichiarare l’estinzione della procedura.
FOCUS
I beni gravati da usi civici non possono essere oggetto di esecuzione forzata in virtù della prevalenza dell’interesse pubblico su quello del singolo creditore, salvo che la loro alienazione non venga fatta oggetto di espressa autorizzazione nei casi e modi di legge. È fondamentale la consultazione della perizia di stima, dalla quale è possibile rilevare le informazioni relative all’eventuale esistenza di formalità, vincoli e oneri, che limitino od impediscano l’alienabilità dell’immobile.
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