Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
La violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti.
Può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria.
In nessun caso, la violazione dei suddetti doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Dott.ssa Carmen Arcellaschi con la sentenza n. 1212 del 07.05.2013.
Nella fattispecie in questione, alcuni investitori convenivano in giudizio la Banca innanzi al Tribunale di Monza, onde far accertare e dichiarare la nullità dei contratti di acquisto di obbligazioni, a causa della violazione del dovere di informazione della clientela da parte dell’Istituto di credito e, conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione, ex art. 2033 c.c., dell’importo versato per l’acquisto dei bond argentini, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sino all’effettivo pagamento, nonché ogni danno da questi ultimi sofferto ex artt. 1218 e segg. c.c..
La Banca, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell’avversa domanda, sostenendo la piena legittimità del proprio operato ed assumendo, in particolare, che gli attori non avevano sottoscritto alcun contratto di consulenza e/o gestione degli investimenti finanziari, ma si erano determinati autonomamente all’acquisto delle obbligazioni, sebbene informati del rischio connesso all’alto tasso di interesse, peraltro, perfettamente in linea con il profilo speculativo del portafoglio titoli posseduto.
Preliminarmente, il Tribunale, in riferimento alle domande rassegnate da parte attrice in merito alla presunta violazione dell’obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, imposto dall’art. 21 D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 ai fornitori di servizi di investimento, osservava che, in ogni caso, la dedotta violazione non avrebbe potuto dar luogo alla nullità dell’ordine di acquisto ma, al più, legittimare una domanda di risarcimento del danno ed eventualmente di risoluzione del contratto.
Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, la violazione di regole di condotta nel corso delle trattative o durante l’esecuzione del contratto dà luogo a responsabilità per inadempimento, che legittima una domanda risarcitoria e, nei casi di inadempimento di particolare rilevanza, di risoluzione del contratto.
Il Giudice adito richiamava, in proposito, l’orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 26724 del 19.12.2007, secondo cui la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; viceversa, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria.
Tanto premesso, il Tribunale rilevava che sebbene gli attori si fossero rifiutati di fornire informazioni sulla loro propensione al rischio e sulla loro situazione finanziaria, ciò nondimeno dal portafoglio titoli detenuto, era emersa una propensione al rischio certamente superiore ad un livello medio, dunque, di tipo speculativo.
Le obbligazioni Argentina, del resto, erano state acquistate per un importo molto limitato, anche tenuto conto degli altri titoli già detenuti e rappresentavano una limitata quota dell’intero portafoglio titoli.
In definitiva, il limitato importo investito e il fatto che si trattasse di un titolo analogo nel profilo di rischio a quelli già detenuti, ad avviso del Giudice induceva a ritenere che l’acquisto delle obbligazioni Argentina fosse frutto di una scelta consapevole dei rischi prospettati.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale di Monza rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
STRUMENTI FINANZIARI: L’INVESTITORE CHE LAMENTA LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEVE PROVARE DANNO E NESSO DI CAUSALITÀ
IL NESSO CAUSALE NON SUSSISTE IN RE IPSA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Di Marzio | 17.08.2016 | n.17138
STRUMENTI FINANZIARI: IL CLIENTE DEVE PROVARE L’INADEMPIMENTO DELL’INTERMEDIARIO
LA SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVISO DI NON ADEGUATEZZA ESONERA L’INTERMEDIARIO DALLA RESPONSABILITÀ PER LE PERDITE
Sentenza | Corte di Appello di Salerno, Pres. Ferrante | 20.05.2016 | n.273
BOND ARGENTINA: LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI INFORMAZIONE NON DETERMINA LA NULLITÀ DEI CONTRATTI DI ACQUISTO
LE OBBLIGAZIONI ARGENTINA, ALL’EPOCA DELL’INVESTIMENTO, ERANO CONSIDERATE UN PRODOTTO ASSOLUTAMENTE SICURO
Sentenza | Tribunale di Brescia, dott.ssa Angelina Augusta Baldissera | 31.12.2014 | n.2 e 3
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno